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Ippc / Aia
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 9 maggio 2013, n. 85

Ippc/Aia - Nuova disciplina per gli stabilimenti industriali di interesse nazionale (Dl 207/2012) - Autorizzazione prosecuzione attività e vendita di prodotti nel rispetto dell'Aia rilasciata - Indagini penali - Sequestro preventivo delle merci - Presupposti - Limiti - Pregiudizio all'esercizio dell'attività giurisdizionale - Esclusione

Le norme del decreto "Salva Ilva" (Dl 207/2012) sono legittime perché non pregiudicano in alcun modo né il prosieguo delle indagini penali in corso, né un futuro riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata o una valutazione sul suo rispetto. Il sigillo di legittimità è arrivato dalla Corte Costituzionale con sentenza 9 maggio 2013, n. 85.
La normativa impugnata consente agli stabilimenti dichiarati "di interesse strategico" (come l'Ilva) di essere autorizzati, in sede di rilascio dell'Aia, a proseguire la produzione per 36 mesi anche nel caso sia stato disposto il sequestro giudiziario degli impianti, nel rispetto dell'Aia riesaminata, nonché di vendere le merci, anche quelle prodotte prima del vigore del Dl 207/2012 che, nel caso di Ilva, sono sotto sequestro giudiziario. Di qui l'impugnazione delle norme da parte del Giudice penale per "invasione di campo" da parte del Legislatore.
Nessuna "invasione", secondo la Corte: l'articolo 1 del Dl 207/2012 ha introdotto una nuova determinazione normativa all'interno dell'articolo 321, comma 1, C.p.p.: il sequestro preventivo, se ne ricorrono le condizioni, deve consentire la facoltà d’uso dei materiali, salvo che, in futuro, vengano trasgredite le prescrizioni dell’Aia. Il sequestro del materiale prodotto, disposto dal Giudice, e il divieto della sua commercializzazione, hanno, dunque, perduto il loro presupposto giuridico.

Corte Costituzionale

Sentenza 9 maggio 2013, n. 85

(Gu 15 maggio 2013 n. 20)

Ambiente - Inquinamento - Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale - Previsione che in caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, il Ministro dell'ambiente può autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo non superiore a 36 mesi - Applicazione della disposizione anche quando l'Autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento - Previsione che i provvedimenti di sequestro non impediscono l'esercizio dell'attività di impresa - Previsione che l'impianto siderurgico della società Ilva Spa di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale; Previsione che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 207 del 2012, la società Ilva Spa di Taranto (destinataria di provvedimenti cautelari reali già disposti dall'Autorità giudiziaria) sia autorizzata alla prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge