Sentenza Corte Costituzionale 9 maggio 2013, n. 85
Ippc/Aia - Nuova disciplina per gli stabilimenti industriali di interesse nazionale (Dl 207/2012) - Autorizzazione prosecuzione attività e vendita di prodotti nel rispetto dell'Aia rilasciata - Indagini penali - Sequestro preventivo delle merci - Presupposti - Limiti - Pregiudizio all'esercizio dell'attività giurisdizionale - Esclusione
Le norme del decreto "Salva Ilva" (Dl 207/2012) sono legittime perché non pregiudicano in alcun modo né il prosieguo delle indagini penali in corso, né un futuro riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata o una valutazione sul suo rispetto. Il sigillo di legittimità è arrivato dalla Corte Costituzionale con sentenza 9 maggio 2013, n. 85.
La normativa impugnata consente agli stabilimenti dichiarati "di interesse strategico" (come l'Ilva) di essere autorizzati, in sede di rilascio dell'Aia, a proseguire la produzione per 36 mesi anche nel caso sia stato disposto il sequestro giudiziario degli impianti, nel rispetto dell'Aia riesaminata, nonché di vendere le merci, anche quelle prodotte prima del vigore del Dl 207/2012 che, nel caso di Ilva, sono sotto sequestro giudiziario. Di qui l'impugnazione delle norme da parte del Giudice penale per "invasione di campo" da parte del Legislatore.
Nessuna "invasione", secondo la Corte: l'articolo 1 del Dl 207/2012 ha introdotto una nuova determinazione normativa all'interno dell'articolo 321, comma 1, C.p.p.: il sequestro preventivo, se ne ricorrono le condizioni, deve consentire la facoltà d’uso dei materiali, salvo che, in futuro, vengano trasgredite le prescrizioni dell’Aia. Il sequestro del materiale prodotto, disposto dal Giudice, e il divieto della sua commercializzazione, hanno, dunque, perduto il loro presupposto giuridico.
Corte Costituzionale
Sentenza 9 maggio 2013, n. 85
(Gu 15 maggio 2013 n. 20)
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