Sentenza Corte Costituzionale 2 dicembre 2013, n. 285
Rifiuti - Rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi - Norma regionale - Divieto di realizzazione e utilizzo di impianti di trattamento a caldo - Competenze dello Stato - Articolo 195, Dlgs 152/2006 - Violazione - Incostituzionalità
La norma della Regione Valle d’Aosta che vieta la realizzazione e l’utilizzo sul proprio territorio di impianti per il trattamento a caldo dei rifiuti, come incenerimento e termovalorizzazione, è incostituzionale perché viola le competenze statali.
Secondo la Consulta (sentenza 285/2013), la Lr 33/2012 non solo preclude allo Stato l’individuazione di impianti (anche di trattamento a caldo) di preminente interesse nazionale nella Regione, violando così l’articolo 195, comma 1, lettera f) del Dlgs 152/2006.
La disposizione non rispetta neanche l’articolo 195 (lettera p) e il successivo articolo 196 (lettere n-o) dello stesso “Codice ambientale”, i quali affidano alle Regioni il compito di dettare “criteri generali” per la localizzazione o l’idoneità degli impianti, anche in negativo, non quello di porre limiti assoluti alla edificabilità di determinate tipologie degli stessi. E questo vale, sottolinea la Corte Costituzionale richiamandosi a precedenti statuizioni rese in ambito energetico (sentenze 192/2011 e 224/2012), anche nelle more della definizione dei criteri statali previsti dalla norma.
Corte Costituzionale
Sentenza 2 dicembre 2013, n. 285
(Gu 4 dicembre 2013 n. 49)
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