Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 2 dicembre 2013, n. 285

Rifiuti - Rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi - Norma regionale - Divieto di realizzazione e utilizzo di impianti di trattamento a caldo - Competenze dello Stato - Articolo 195, Dlgs 152/2006 - Violazione - Incostituzionalità

La norma della Regione Valle d’Aosta che vieta la realizzazione e l’utilizzo sul proprio territorio di impianti per il trattamento a caldo dei rifiuti, come incenerimento e termovalorizzazione, è incostituzionale perché viola le competenze statali.
Secondo la Consulta (sentenza 285/2013), la Lr 33/2012 non solo preclude allo Stato l’individuazione di impianti (anche di trattamento a caldo) di preminente interesse nazionale nella Regione, violando così l’articolo 195, comma 1, lettera f) del Dlgs 152/2006.
La disposizione non rispetta neanche l’articolo 195 (lettera p) e il successivo articolo 196 (lettere n-o) dello stesso “Codice ambientale”, i quali affidano alle Regioni il compito di dettare “criteri generali” per la localizzazione o l’idoneità degli impianti, anche in negativo, non quello di porre limiti assoluti alla edificabilità di determinate tipologie degli stessi. E questo vale, sottolinea la Corte Costituzionale richiamandosi a precedenti statuizioni rese in ambito energetico (sentenze 192/2011 e 224/2012), anche nelle more della definizione dei criteri statali previsti dalla norma.

Corte Costituzionale

Sentenza 2 dicembre 2013, n. 285

(Gu 4 dicembre 2013 n. 49)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Intervento in giudizio - Intervento spiegato da soggetti privati in un giudizio di legittimità in via principale - Giudizio che si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa - Inammissibilità dell'intervento. - Costituzione, art. 127; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 31 e seguenti. Rifiuti - Norme della Regione Valle d'Aosta - Ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi - Divieto generale di realizzazione e utilizzazione sull'intero territorio regionale di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti (incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione) - Ricorso del Governo - Asserita violazione dello statuto regionale in quanto la disposizione impugnata sarebbe stata adottata sulla base di un referendum propositivo che "non doveva essere dichiarato ammissibile" - Impropria utilizzazione dello strumento del giudizio di costituzionalità della legge "per un fine a esso estraneo" - Inammissibilità della questione. - Legge della Regione Valle d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33, articolo unico. - Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 15, secondo comma. Rifiuti - Norme della Regione Valle d'Aosta - Ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi - Divieto generale di realizzazione e utilizzazione sull'intero territorio regionale di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti (incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione) - Norma che eccede la competenza regionale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Valle d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33, articolo unico. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 2006, n. 152, artt. 195, comma 1, lettere f) e p), e 196, comma 1, lettere n) e o).