Sentenza Corte di Cassazione 21 novembre 2013, n. 46369
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Misure interdittive nei confronti dell’Ente - Esclusione - Dimissioni del management colpevole del reato - Insufficienza - Dimostrazione di avere mutato organizzazione aziendale - Necessità
Le dimissioni degli amministratori non sono sufficienti a fare cessare le misure cautelari interdittive nei confronti della società responsabile ex Dlgs 231/2001 per reati del management, se l'Ente non dimostra di avere cambiato organizzazione per prevenire i reati.
La Cassazione (sentenza 21 novembre 2013, n. 46639) conferma le misure interdittive (esclusione da agevolazioni e finanziamenti) nei confronti di una società responsabile ex Dlgs 231/2001 per reato commesso dal management (truffa, articolo 640, C.p.). Per i Giudici sussistono sia la rilevante entità del profitto sia il pericolo di reiterazione del reato da parte dell'Ente (condizioni per la misura interdittiva ex articolo 13, Dlgs 231/2001) e sono irrilevanti le dimissioni dei due amministratori.
Infatti, tra i presupposti della misura cautelare interdittiva c'è anche quello della personalità dell'ente: va considerata la politica d'impresa attuata negli anni e soprattutto lo stato di organizzazione dell'Ente. Non basta che si dimettano gli amministratori, è necessario che l'Ente dimostri di essersi mosso verso un diverso tipo di organizzazione orientata nel senso della prevenzione dei reati.
Corte di Cassazione
Sentenza 21 novembre 2013, n. 46369
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