Deliberazione Albo nazionale gestori rifiuti 21 febbraio 2001, n. 9
Categoria 1 - Raccolta e trasporto rifiuti - Modifiche alla delibera 17 dicembre 1998, n. 2
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Albo nazionale gestori ambientali
Deliberazione 21 febbraio 2001, n. 9
Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare gli articoli 6, comma 1, lettera b), 8, 9, 10 e 11;
Vista la propria deliberazione 17 dicembre 1998, prot. n. 002, modificata ed integrata con deliberazione 17 marzo 1999, prot. n. 001, concernente i requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti ed, in particolare, l'allegato "A" recante le tabelle relative alla dotazione minima di mezzi e personale richiesta per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati nonché dell'attività di spazzamento meccanizzato;
Visto, in particolare, che la citata deliberazione 17 dicembre 1998, prot. n.002, individua quali requisiti per lo svolgimento delle suddette attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati nonché di spazzamento meccanizzato la disponibilità di un numero minimo di determinate tipologie di mezzi e di personale addetto;
Considerato che da parte degli operatori economici e loro associazioni di categoria è stata rappresentata l'esigenza di una radicale revisione dei requisiti minimi di iscrizione nella categoria 1, con specifico riferimento ai criteri per determinare le dotazioni minime di mezzi e di personale;
Tenuto conto che tale richiesta di revisione appare giustificata dall'esigenza di adeguare i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nella categoria 1 alle reali esigenze operative quali risultano dall'esperienza acquisita in questi primi anni di funzionamento dell'Albo, garantendo, al tempo stesso, la permanenza delle indispensabili garanzie di tutela dell'ambiente e della salute umana, le condizioni indispensabili per assicurare servizi efficienti ed efficaci, nonché le esigenze di equilibrio economico-finanziario di gestione rappresentate dalle associazioni di categoria;
Ritenuto che, ai predetti fini, risulta opportuno prevedere e consentire l'utilizzazione di differenti tipologie di veicoli in relazione al contesto in cui operano le imprese ed alle modalità di espletamento dei servizi;
Considerato, altresì, che appare opportuno individuare la dotazione minima di mezzi per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati sulla base della portata utile dei veicoli in relazione alla quantità dei rifiuti prodotti dalla popolazione servita e di individuare la dotazione minima per l'attività di spazzamento meccanizzato prevedendo l'utilizzazione di differenti tipologie di veicoli a motore;
Considerata l'opportunità di determinare la suddetta portata utile minima che deve essere garantita per l'iscrizione con riferimento alla quantità di rifiuti prodotti dalla media della popolazione servita prevista dalla classe d'iscrizione e, laddove la classe d'iscrizione è individuata dal solo valore minimo o massimo, con riferimento a tali valori: più precisamente: con riferimento al valore medio della classe d'iscrizione, ad eccezione della classe A per la quale appare opportuno individuare il valore di riferimento in 500 mila abitanti e della classe F per la quale appare opportuno individuare il valore di riferimento in 5 mila abitanti;
Preso atto che, sulla base dei dati statistici ufficiali disponibili, la produzione giornaliera di rifiuti urbani risulta essere un Kg 1,3 per abitante;
Ritenuto che, in coerenza con la nuova impostazione per individuare la dotazione minima di mezzi previsti per l'iscrizione, debba essere conseguentemente rideterminata la dotazione minima di personale adottando un criterio che tenga conto del numero degli addetti necessari per l'utilizzazione dei veicoli che concorrono a formare la portata utile complessiva minima richiesta per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati e degli addetti necessari per l'utilizzazione del numero minimo di veicoli richiesti per l'attività di spazzamento meccanizzato;
Considerato opportuno precisare che la dotazione minima di mezzi e personale così stabilita intende individuare i requisiti minimi per l'iscrizione, salvo in ogni caso l'obbligo di disporre della più ampia dotazione di mezzi e di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi;
Considerato che la predetta esigenza di assicurare la corrispondenza effettiva tra popolazione servita e organizzazione d'impresa deve, in ogni caso, essere soddisfatta per l'iscrizione all'Albo con procedura semplificata ai sensi dell'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, in quanto per tale iscrizione la dotazione richiesta coincide necessariamente con le esigenze del servizio che si deve prestare e, pertanto, deve essere stabilita con riferimento alla popolazione servita nel caso specifico e comunicata alla Sezione regionale dell'Albo;
Ritenuto, altresì, di precisare, alla luce dei nuovi criteri adottati, che l'iscrizione, con procedura semplificata ai sensi dell'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, è efficace solo per le attività svolte nell'interesse del Comune o del Consorzio di Comuni;
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla sostituzione delle tabelle riguardanti la dotazione minima richiesta per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati nonché dell'attività di spazzamento meccanizzato di cui all'allegato "A" alla predetta deliberazione 17 dicembre 1998, prot. n.002 utilizzando una formula di calcolo che per la determinazione delle dotazioni di mezzi e personale tenga conto dei predetti parametri;
Ritenuto, altresì, di non modificare le tabelle di cui all'allegato "A" alla deliberazione 17 dicembre 1998, prot. n. 002, relative alla dotazione minima di mezzi e personale delle imprese che intendono svolgere esclusivamente le singole e specifiche attività indicate nelle tabelle medesime, che, pertanto, restano valide ed efficaci;
Delibera:
Articolo 1
1. La tabella di cui all'allegato "A" alla deliberazione 17 dicembre 1998, prot. n.002, relativa alla dotazione minima di mezzi e personale per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati è sostituita dalla tabella di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione.
2. La tabella di cui all'allegato "A" alla deliberazione 17 dicembre 1998, prot. n.002, relativa alla dotazione minima di mezzi e personale per lo svolgimento dell'attività di spazzamento meccanizzato è sostituita dalla tabella di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione.
3. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione , con procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 è determinata secondo la formula di cui all'allegato "C" alla presente deliberazione.
4. Restano valide le tabelle di cui all'allegato "A" alla deliberazione 17 dicembre 1998, prot. n.002, relative alla dotazione minima di mezzi e personale di cui devono disporre le imprese che intendono svolgere esclusivamente le singole e specifiche attività indicate nelle tabelle medesime.
Allegato A
Suballegato A-1
Requisiti minimi per l'iscrizione nella categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati
| Raccolta e trasporto R.u. R.a. | ||||||
| Dotazione minima dei veicoli | ||||||
| Categ. 1 F
< a 5.000 abitanti | Categ. 1 E
< a 20.000 e > o = a 5.000 ab. | Categ. 1 D
< a 50.000 e > o = a 20.000 ab. | Categ. 1 C
< a 100.000 e > o = a 50.000 ab. | Categ. 1 B1
< a 500.000 e > o = a 100.000 ab. | Categ. 1 A 2
> o = a 500.000 abitanti | |
| Portata utile complessiva minima dei veicoli
(in tonnellate)3 | 4 | 10 | 30 | 65 | 262 | 437 |
| Dotazione minima di personale | ||||||
| La dotazione minima di personale è individuata, con riferimento ai veicoli che concorrono a formare la portata utile complessiva minima prevista
K x (a + 2b + 3c) Dove: K = 1,13 = fattore moltiplicativo che tiene conto del personale di scorta per ferie e malattia a = numero dei veicoli che necessitano di un solo operatore b = numero dei veicoli che necessitano di due operatori ciascuno c = numero dei veicoli che necessitano di tre operatori ciascuno | ||||||
Suballegato A-2
Formula di calcolo per la determinazione della portata utile complessiva minima per ogni classe d'iscrizione
p.u. = [(1,3 × 365 × n) / (52 × 6 × 2)] × 1,15
Dove:
p.u.= portata utile complessiva minima
1,3 = produzione media giornaliera di rifiuti per abitante espressa in chilogrammi
365 = giorni/anno
n = numero di abitanti serviti calcolato come media tra il valore minimo ed il valore massimo della classe d'iscrizione
Es.: classe D = (50.000 + 20.000) / 2 = 35.000
Per l'iscrizione nella classe A,n = 500.000 ab
Per l'iscrizione nella classe F, n = 5.000 ab
52 = numero settimane/anno
6 = turni giornalieri per settimana
2 = media scarichi giornalieri
1,15 = 15% di maggiorazione che tiene conto dei veicoli di scorta
Allegato B
Requisiti minimi per l'iscrizione nella categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati
| Attività di spazzamento meccanizzato | ||||||
| Dotazione minima dei veicoli | ||||||
| Categ. 1 F
< a 5.000 abitanti | Categ. 1 E
< a 20.000 e > o = a 5.000 ab. | Categ. 1 D
< a 50.000 e > o = a 20.000 ab. | Categ. 1 C
< a 100.000 e > o = a 50.000 ab. | Categ. 1 B
< a 500.000 e > o = a 100.000 ab. | Categ. 1 A
> o = a 500.000 abitanti | |
| Veicoli a motore a tre o quattro ruote | 2 | 5 | 8 | 14 | 66 | 132 |
| Dotazione minima di personale | ||||||
| La dotazione minima di personale è individuata, con riferimento al numero minimo di veicoli previsto per la classe di iscrizione, sulla base della seguente formula:
K x (a + 2b + 3c) Dove: K = 1,13 = fattore moltiplicativo che tiene conto del personale di scorta per ferie e malattia a = numero dei veicoli che necessitano di un solo operatore b = numero dei veicoli che necessitano di due operatori ciascuno c = numero dei veicoli che necessitano di tre operatori ciascu | ||||||
Allegato C
Requisiti minimi per l'iscrizione nella categoria 1 ai sensi dell'articolo 30, comma 10, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22
| Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati |
| Dotazione minima dei veicoli |
| La portata utile complessiva minima per l'iscrizione ai sensi dell'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è individuata sulla base della seguente formula:
p.u. = [(1,3 × 365 × n) / (52 × 6 × 2)] × 1,15
Dove: p.u.= portata utile complessiva minima 1,3 = produzione media giornaliera di rifiuti per abitante espressa in chilogrammi 365 = giorni/anno n = numero di abitanti effettivamente serviti 52 = numero settimane/anno 6 = turni giornalieri per settimana 2 = media scarichi giornalieri 1,15 = 15% di maggiorazione che tiene conto dei veicoli di scorta |
| Dotazione minima di personale |
| La dotazione minima di personale è individuata, con riferimento ai veicoli che concorrono a formare la portata utile complessiva, sulla base della seguente formula:
K x (a + 2b + 3c)
Dove: K = 1,13 = fattore moltiplicativo che tiene conto del personale di scorta per ferie e malattia a = numero dei veicoli che necessitano di un solo operatore b = numero dei veicoli che necessitano di due operatori ciascuno c = numero dei veicoli che necessitano di tre operatori ciascuno |
Note ufficiali
Per l'iscrizione nelle classi A e B, la metà della portata utile complessiva minima deve essere soddisfatta con veicoli
Per l'iscrizione nelle classi A e B, la metà della portata utile complessiva minima deve essere soddisfatta con veicoli
La portata utile complessiva minima è determinata, per ogni classe di iscrizione, secondo la formula di calcolo riportata nel suballegato "A - 2".