Sentenza Consiglio di Stato 10 settembre 2014, n. 4588
Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Diniego - Condanna per immissione intollerabile (articolo 674, C.p.) - Elemento di prova - Utilizzo dei parametri scientifici non recepiti dalle norme - Principio di precauzione - Operato della P.a. - Corretto
Agisce correttamente la P.a. che, in applicazione del principio di precauzione, utilizza i parametri dell'agenzia ambientale americana (Epa), ancorché non recepiti dalle norme nazionali ed europee.
Il Consiglio di Stato (sentenza 2014, n. 4588) ha così confermato il giudizio del Tar friulano (sentenza 2/2013) respingendo definitivamente il ricorso contro un decreto di diniego dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia), richiesta dal titolare di un allevamento intensivo di pollame a fini di adeguamento alla disciplina ambientale.
Avendo constatato che l'impianto, pur utilizzando le migliori tecniche disponibili (cd. “Bat”), superava ampiamente i limiti stabiliti per l’ammoniaca dall’Epa, “valutazioni scientifiche, specifiche, non irragionevoli e non meramente presuntive” dalle quali si evince l’effettiva esistenza di un rischio, ancorché potenziale, alla salute dei cittadini e alla salubrità dell’ambiente, per il CdS l'amministrazione ha correttamente applicato il principio di precauzione.
La condanna in sede penale per immissione moleste oltre la normale tollerabilità (articolo 674 C.p.), anche quando non è applicabile l’articolo 654 del C.p.p. (Efficacia della sentenza penale in altri giudizi civili o amministrativi), può comunque rilevare nel giudizio amministrativo come utile elemento di prova.
Consiglio di Stato
Sentenza 10 settembre 2014, n. 4588
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