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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 23 gennaio 2015, n. 3204

Rifiuti - Raccolta - Nozione - Articolo 183, Dlgs 152/2006 - Natura complessa e comprensiva - Comportamento idoneo a culminarre nell'accorpamento e nel trasporto - Rientra - Violazione prescrizioni amministrative - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 -  Reato - Sussiste

La Cassazione ricorda che la raccolta di rifiuti eseguita al di fuori delle prescrizioni amministrative previste dalla legge, al pari di tutte le altre condotte sanzionate dall’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006, assume rilevanza penale.
La definizione normativa di raccolta dei rifiuti contenuta nell’articolo 183 del Dlgs 152/2006, ricorda la Suprema Corte nella sentenza 3204/2015, comprende le operazioni di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto e quindi “presenta natura complessa, comprensiva di ogni comportamento univoco ed idoneo a culminare nell’accorpamento e nel trasporto dei rifiuti stessi, risultando così estesa anche alla cernita ed alla preparazione dei materiali in vista del successivo prelevamento”.
Al pari di tutte le altre condotte di gestione non autorizzata di rifiuti sanzionate dall’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006, lo svolgimento irregolare della raccolta, in quanto effettuato in violazione delle regole che prefigurano l’espletamento delle attività di controllo devolute alla P.a., assume rilevanza penale ed è punito con l’arresto e/o l’ammenda ai sensi del “Codice ambientale”.

Corte di Cassazione

Sentenza 23 gennaio 2015, n. 3204