Sentenza Corte di Cassazione 15 luglio 2015, n. 30482
Rifiuti – Gestione illecita ex articolo 256 Dlgs 152/2006 – Sequestro impianto ex articolo 275 Codice procedura penale – Misura cautelare reale – Applicazione – Prosieguo attività – Incompatibilità
La gestione dei rifiuti non autorizzata ai sensi del Codice ambientale rende il sequestro preventivo dell’impianto sempre incompatibile con l’uso dello stesso.
Con la sentenza 15 luglio 2015, n. 30482 la Corte di Cassazione ha indicato come la misura cautelare del sequestro preventivo di un insediamento industriale che opera in assenza dei prescritti titoli abilitativi consente di impedire ulteriori conseguenze per la salute e l’integrità dell’ambiente. Data la ratio sottesa alla misura cautelare reale, i Giudici ritengono irrilevante l’applicazione del principio di proporzionalità e adeguatezza (articolo 275 codice procedura penale), poiché non si tratta di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela meno invasiva, bensì di non vanificare le finalità della misura stessa.
Da qui, il principio di diritto secondo cui gli impianti sotto sequestro non possono essere utilizzati per non privare di forza la misura cautelare stessa.
Nel caso in esame, un opificio è stato condannato, ex articolo 256 Dlgs 152/2006, per gestione non autorizzata di reflui. La Suprema Corte ha confermato la misura cautelare del sequestro, posto che in assenza delle prescritte autorizzazioni consentire il prosieguo dell’attività significherebbe consentire il perpetuarsi delle violazioni di legge
Nel senso di verificare, sempre in materia di illeciti ambientali, la proporzionalità di un sequestro si è espressa invece Cassazione 8 giugno 2015, n. 24373.
Corte di Cassazione
Sentenza 15 luglio 2015, n. 30482
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