Sentenza Corte di Cassazione 13 ottobre 2015, n. 41049
Rifiuti - Impianti recupero - Comunicazione semplificata - Articolo 216, Dlgs 152/2006 - Rinnovo - Verifica medesima a quella richiesta per la prima comunicazione - Divieto provinciale alla prosecuzione delle attività - Violazione - Assenza di comunicazione - Equivalenza - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sanzionabilità
Ai sensi dell’articolo 216 del Dlgs 152/2006, la Provincia è chiamata ad effettuare, anche in relazione al rinnovo, la medesima verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge in sede di prima comunicazione.
La Corte di Cassazione (sentenza 41049/2015) ha così respinto il ricorso presentato dal titolare di un impianto di recupero rifiuti il quale, non avendo effettuato alcuna modifica dell'impianto nei cinque anni trascorsi dalla prima comunicazione semplificata, ha contestato la competenza della Provincia ad imporre nuove prescrizioni in sede di rinnovo della comunicazione.
Nulla esclude invece che il potere della P.a. di imporre specifiche prescrizioni stabilito dal Dlgs 152/2006, precisa invece la Suprema Corte, possa esser esercitato anche in sede di rinnovo della comunicazione.
Confermata quindi la condanna inflitta per gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) visto che l’impresa, violando il divieto di prosecuzione delle attività fino alla realizzazione delle migliorie richieste, emanato dalla Provincia ai sensi del comma 4 dell'articolo 216, ha continuato ad operare “in assenza di comunicazione”.
Corte di Cassazione
Sentenza 13 ottobre 2015, n. 41049
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