Sentenza Corte di Cassazione 6 novembre 2015, n. 44683
Non punibilità per speciale tenuità del fatto - Articolo 131-bis Codice penale - Applicabilità in Cassazione - Sussistenza - Necessario rinvio al Giudice del merito per il successivo e funzionale apprezzamento - Esclusione
Se la Cassazione rileva i presupposti per applicare la nuova disciplina sulla non punibilità per tenuità del fatto applica la norma senza essere obbligata ad annullare la sentenza con rinvio al Giudice del merito per un nuovo "apprezzamento".
La Sesta Sezione della Suprema Corte nella sentenza 6 novembre 2015, n. 4463 arricchisce il numero delle pronunce della giurisprudenza di legittimità intervenute dopo il vigore della disciplina sulla non punibilità per "tenuità del fatto" ex articolo 131-bis Codice penale introdotto dal Dlgs 28/2015. La Corte ricorda le soluzioni possibili dopo la novella legislativa: annullamento con rinvio con oggetto solo la eventuale applicazione della nuova disciplina; annullamento senza rinvio perché la Cassazione stessa applica la disciplina più favorevole sopravvenuta; rigetto nel caso in cui la Corte rilevi la mancanza dei presupposti.
Non è fondato invece l'assunto che la deliberazione "favorevole" della Cassazione sia quella del "necessario" rinvio al Giudice del merito per il funzionale "apprezzamento" dell'applicazione della "non punibilità". La Corte infine dubita che la persona offesa costituitasi parte civile possa interloquire sulla richiesta dell'imputato di applicazione della "non punibilità" visto che tale soluzione non pregiudica gli interessi civili.
Corte di Cassazione
Sentenza 6 novembre 2015, n. 44683
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