Sentenza Corte di Cassazione 29 dicembre 2015, n. 51001
Rifiuti – Traffico illecito rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 – Sanzione amministrativa della confisca obbligatoria del veicolo ex articolo 259, Dlgs 152/2006 – Proprietario veicolo terzo non imputato – Prova di estraneità al reato – Non raggiunta - Dissequestro veicolo - Negazione
Il terzo proprietario del veicolo utilizzato per traffico illecito di rifiuti deve, per non incorrere nella sanzione amministrativa accessoria della confisca, provare la propria estraneità al reato.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 29 dicembre 2015 n. 51001 interpretato l’articolo 259 del Dlgs 152/2006 (sanzionatorio del traffico illecito di rifiuti) nel senso che, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per la gestione abusiva dei rifiuti, incombe al terzo estraneo al reato che ne sia il proprietario l’onere di provare la sua buona fede, o che l’uso illecito del mezzo gli era ignoto o non era collegabile ad un suo comportamento negligente. Grava quindi sul terzo la prova dell’assenza di coinvolgimento materiale o psicologico nel reato, dovendo in caso contrario presumersi l’elemento del reato.
Nel caso in esame, il terzo proprietario di un mezzo di trasporto utilizzato dall’imputato per l’attività illecita di raccolta e trasporto di rifiuti, avrebbe dovuto provare la sua buona fede rispetto al reato stesso per chiedere la restituzione del veicolo confiscato.
Corte di Cassazione
Sentenza 29 dicembre 2015, n. 51001
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