Sentenza Consiglio di Stato 15 marzo 2016, n. 1034
Rifiuti - Gestione ex articoli 198, Dlgs 152/2006 - Raccolta da parte dell'Ente comunale - Obbligo di iscrizione Albo gestori ex articolo 212, Dlgs 152/20006 - Insussistenza
I Comuni possono esercitare attività di raccolta e conferimento di rifiuti senza dover provvedere all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, Dlgs 152/2006.
Il Consiglio di Stato con sentenza del 15 marzo 2016, n. 1034 ha chiarito come il mancato richiamo dell’articolo 212 del Dlgs 152/2006 ai Comuni quali soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo gestori, è da intendersi quale esclusione degli stessi dal solo obbligo all’iscrizione, non certamente va esteso a precludere la possibilità per i Comuni di effettuare gestione di rifiuti.
I Comuni possono infatti operare nel settore suddetto senza iscrizione all’Albo gestori, essendo la stessa obbligatoria soltanto per le Imprese e non per gli Enti pubblici.
Nel caso di specie, i Giudici hanno respinto il ricorso proposto da una società che si occupava della gestione dei rifiuti per conto del Comune lombardo; società che era stata sollevata dall’incarico in favore di una internalizzazione del servizio rifiuti da effettuarsi senza iscrizione all’Albo gestori.
Consiglio di Stato
Sentenza 15 marzo 2016, n. 1034
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: