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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 15 marzo 2016, n. 1034

Rifiuti -  Gestione ex articoli 198, Dlgs 152/2006 - Raccolta da parte dell'Ente comunale -  Obbligo di iscrizione Albo gestori ex articolo 212, Dlgs 152/20006 -  Insussistenza

I Comuni  possono esercitare attività di raccolta e conferimento di rifiuti senza dover provvedere all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, Dlgs 152/2006.
Il Consiglio di Stato con sentenza del 15 marzo 2016, n. 1034 ha chiarito come il mancato richiamo dell’articolo 212 del Dlgs 152/2006 ai Comuni quali soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo gestori, è da intendersi quale esclusione degli stessi dal solo obbligo all’iscrizione, non certamente va esteso a precludere la possibilità per i Comuni di effettuare gestione di rifiuti.
I Comuni possono infatti operare nel settore suddetto senza iscrizione all’Albo gestori, essendo la stessa obbligatoria soltanto per le Imprese e non per gli Enti pubblici.
Nel caso di specie, i Giudici hanno respinto il ricorso proposto da una società che si occupava della gestione dei rifiuti per conto del Comune lombardo; società che era stata sollevata dall’incarico in favore di una internalizzazione del servizio rifiuti da effettuarsi senza iscrizione all’Albo gestori.

 

Consiglio di Stato

Sentenza 15 marzo 2016, n. 1034