Territorio
Normativa in Cantiere

Ddl per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale

Parlamento italiano

Disegno di legge S 721

Senato della Repubblica

Disegno di legge S 721

 

Messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale

 

Articolo 1

Ricognizione del patrimonio edilizio nazionale

1. Gli edifici pubblici o privati ricadenti nel territorio nazionale, qualunque ne sia la destinazione funzionale, devono, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere analizzati perché vengano accertate le loro condizioni di sicurezza.

2. Le condizioni di sicurezza di cui al comma 1 devono essere accertate e documentate anche per gli edifici in costruzione e devono essere estese agli edifici costruiti abusivamente, senza pregiudizio per i provvedimenti di carattere giuridico che li riguardino.

 

Articolo 2

Fascicolo di sicurezza e anagrafe dei fabbricati

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e nei tempi in esso previsti, è istituito, relativamente a ciascun edificio, il fascicolo di sicurezza del fabbricato. Il fascicolo è aggiornato con cadenza non superiore a dieci anni, a cura del legale prioritario.

2. Sul fascicolo di sicurezza del fabbricato sono annotate le informazioni di tipo identificativo, progettuale, strutturale e impiantistico relative all'edificio.

3. Il fascicolo di sicurezza del fabbricato deve essere trasmesso in copia al Comune, per le esigenze dell'anagrafe strutturale del patrimonio edilizio, ed è richiesto per il rilascio di autorizzazioni di competenza comunale relative all'intero fabbricato o a singole parti dello stesso.

4. Al momento della stipula o del rinnovo di contratti di locazione, nonchè in caso di alienazione del fabbricato o di singole unità immobiliari, è resa, da parte del proprietario e del legale amministratore del condominio, apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, e ad essa viene allegato l'originale del fascicolo di sicurezza del fabbricato.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce lo schema tipo, i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento del fascicolo di sicurezza del fabbricato e dell'anagrafe strutturale del patrimonio edilizio.

 

Articolo 3

Competenze delle Regioni, dei Comuni e dei proprietari

1. Le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano appositi corsi di formazione per i tecnici incaricati degli accertamenti di cui all'articolo 1 ed emanano direttive in merito ad eventuali priorità e tempi di applicazione della presente legge, in relazione a particolari situazioni a rischio. Sono fatte salve le competenze in materia delle Regioni e delle Province a statuto speciale.

2. È demandata ai Comuni sia la definizione di eventuali urgenze in relazione agli obblighi di cui alla presente legge, in particolare per edifici in evidenti condizioni di rischio o per i quali siano intervenute consistenti modifiche o ristrutturazioni rispetto alla configurazione originale, sia il controllo sugli adempimenti prescritti, sia l'aggiornamento dell'anagrafe strutturale del patrimonio edilizio di cui all'articolo 2, comma 3.

3. La compilazione e la conservazione del fascicolo di sicurezza del fabbricato di cui all'articolo 2, e gli eventuali interventi di messa in sicurezza del fabbricato stesso sono a cura del proprietario o del legale amministratore, in particolare per quanto riguarda le notizie di carattere identificativo del fabbricato e sono afferenti alla rispondenza alle norme di legge dell'impiantistica del medesimo.

4. Per gli stabili in condominio, la delibera relativa alla stesura del fascicolo di sicurezza del fabbricato deve avere la maggioranza prevista dall'articolo 1136 del Codice civile.

 

Articolo 4

Requisiti professionali e responsabilità del tecnico incaricato

1. Agli accertamenti eventualmente richiesti a cura dei proprietari, provvede, per le nuove costruzioni, il progettista e, per le altre, un professionista abilitato ed iscritto all'albo, sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dal proprietario, dal legale amministratore ovvero acquisita presso uffici pubblici.

2. Il professionista incaricato degli accertamenti e delle valutazioni di cui al comma 1 deve essere abilitato alla progettazione del tipo di fabbricato per il quale è richiesto l'accertamento, avere un'anzianità di iscrizione, nel rispettivo albo professionale, non inferiore a dieci anni ed aver superato l'apposito corso di formazione di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Qualora gli accertamenti sullo stato di sicurezza del fabbricato lo esigano, il professionista incaricato di cui al comma 1 propone al proprietario o al legale amministratore del condominio, in apposita relazione tecnica, gli eventuali interventi da predisporre ai fini della messa in sicurezza dell'edificio sotto i profili statico, funzionale e dell'adeguamento alla normativa vigente per quanto attiene all'impiantistica.

 

Articolo 5

Informatizzazione

1. Tutti i dati tecnici relativi ai fascicoli di sicurezza dei fabbricati e alle anagrafi strutturali del patrimonio edilizio di cui all'articolo 2, devono essere riportati in apposite banche dati informatizzate e collegate in rete.

 

Articolo 6

Agevolazioni fiscali e tariffarie

1. Al proprietario che predisponga il fascicolo di sicurezza del fabbricato ed esegua le opere necessarie per il mantenimento in condizioni di sicurezza degli edifici di sua proprietà, entro i termini stabiliti dalla presente legge, è concessa l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prescindendo dalla destinazione degli immobili.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuove una convenzione nazionale con gli ordini e i collegi dei professionisti abilitati agli accertamenti e alla redazione del fascicolo di sicurezza del fabbricato, sentite le associazioni degli amministratori e dei proprietari maggiormente rappresentative e presenti sul territorio nazionale, per la definizione dei compensi agli stessi professionisti. Per le prestazioni rese dai professionisti incaricati, relativamente alle attività di ricognizione e di compilazione del libretto di sicurezza del fabbricato prescritte dalla presente legge, sono dovuti compensi ridotti in misura del 40 per cento rispetto alle tariffe previste dal relativo albo professionale. Dalla predetta riduzione sono escluse le spese relative a ulteriori accertamenti o interventi resi necessari per la messa in sicurezza del fabbricato.

3. L'acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo di sicurezza del fabbricato, è senza oneri per la parte interessata. Tutti gli atti comunque connessi all'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.

 

Articolo 7

Assicurazione

1. I fabbricati privati, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, possano essere coperti da assicurazione, per un valore non inferiore al costo di ricostruzione, sia per rovina dell'edificio, incendio, responsabilità civile nei confronti di terzi, ai sensi dell'articolo 2054 del Codice civile, sia per i rischi di invalidità permanente o di morte degli occupanti degli immobili stessi a causa di eventi determinati da cedimenti strutturali degli edifici.

2. L'assicurazione di cui al comma 1 deve essere estesa anche agli impianti di riscaldamento, elettrico e telefonico.

3. Nei condomìni, le deliberazioni relative alla stipulazione dei contratti di assicurazione devono essere prese con la maggioranza prevista dall'articolo 1136 del Codice civile.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle attività produttive, sentite le associazioni rappresentative delle compagnie di assicurazione e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nonché le associazioni degli amministratori e dei proprietari maggiormente rappresentative e presenti sul territorio nazionale, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo recanti le condizioni, i tempi e le modalità per l'adeguamento all'obbligo delle coperture assicurative previste al comma 1 e le condizioni generali di contratto per le assicurazioni di cui al medesimo comma 1, con particolare riferimento a quelle relative alla statica degli immobili, alla disciplina della riassicurazione e all'istituzione di un eventuale fondo di garanzia.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuove una convenzione nazionale con le società di assicurazioni e con le associazioni della proprietà edilizia per la definizione di premi assicurativi agevolati per i fabbricati privati dotati di fascicolo di sicurezza. Il premio da corrispondere deve essere rapportato agli effettivi rischi coperti dalla assicurazione in modo da incentivare l'effettuazione degli interventi di cui alla presente legge.

 

Articolo 8

Sanzioni

1. Nel caso in cui il proprietario o il legale amministratore dell'immobile, pubblico o privato, non predispongano il fascicolo di sicurezza del fabbricato nei termini previsti dall'articolo 1, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5164,57 euro a 25.822,84 euro, in proporzione al valore dell'immobile stesso.

2. In caso di inadempienza del proprietario o del legale amministratore di immobile, pubblico o privato, il Comune procede in via sostitutiva all'esecuzione delle disposizioni di cui alla presente legge, addebitando i relativi oneri al soggetto inadempiente.

3. In caso di danni a persone o cose conseguenti alla mancata attuazione delle disposizioni della presente legge si applicano le disposizioni del Codice civile, in particolare l'articolo 2053, e quelle del Codice penale, in particolare l'articolo 677.

 

Articolo 9

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 77.468.534,86 euro per l'anno 2002 ed in 51.645.689,91 euro per gli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002.

 

Articolo 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.