Sentenza Corte di Cassazione 26 agosto 2016, n. 35494
Rifiuti - Raccolta, trasporto e deposito non autorizzati - Articolo 6, Dl 172/2008 - Mezzo di trasporto di proprietà di terzi - Confisca - Onere di provare la estraneità al reato e la buona fede - Applicabilità
Il proprietario di un mezzo utilizzato da terzi per un trasporto illecito di rifiuti, se vuole evitare la confisca dello stesso, ha l'onere di provare la propria estraneità al reato e buona fede.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 35494/2016) che ha dichiarato inammissibile un ricorso contro la confisca di un veicolo ordinata dal Tribunale di Palermo in applicazione dell’articolo 6 del Dl 172/2008, norma che detta il regime sanzionatorio "speciale" vigente nei territori dichiarati in stato di emergenza rifiuti.
Secondo Giurisprudenza costante in materia, ricorda la Suprema Corte, se il terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, vuole evitare la confisca del proprio veicolo utilizzato per l'illecito, deve provare di essere in buona fede "ovvero che l'uso illecito della 'res' gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente".
Corte di Cassazione
Sentenza 26 agosto 2016, n. 35494
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