Sentenza Corte di Cassazione 19 luglio 2017, n. 35568
Rifiuti - Traffico illecito - Articolo 260, Dlgs 152/2006 - Elementi costitutivi e qualificanti - Ingiusto profitto - Nozione - Impianto di smaltimento che applica tariffe di mercato - Sanzionabilità
L'impianto di smaltimento abusivo che mantiene le tariffe di mercato realizza comunque l'ingiusto profitto richiesto affinché si configuri la fattispecie delittuosa di traffico illecito di rifiuti.
A dirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 35568/2017) che ribadisce come l'"ingiusto profitto", uno degli elementi costitutivi e qualificanti del delitto sanzionato dall'articolo 260, Dlgs 152/2006, si verifichi anche considerando i maggiori ricavi comunque lucrati dall'impresa grazie al mancato adeguamento degli impianti alle prescrizioni imposte dalla P.a..
La Suprema Corte ha così respinto uno dei motivi di ricorso presentato dal titolare di un'impianto che, senza alcuna autorizzazione, aveva smaltito ingenti quantità di rifiuti conferiti da terzi, contro la condanna per traffico illecito di rifiuti inflitta dalla Corte di Appello di Venezia.
L'ingiusto profitto, sottolinea il Giudice, è quello che rende l'attività illecitamente svolta ingiustamente concorrenziale e/o maggiormente redditizia non solo per chi la propone, ma anche per chi ne usufruisce (il mercato). Non produce invece profitti ingiusti l'impresa che, pur operando in costanza di autorizzazione scaduta, continua a rispettarne le prescrizioni sopportandone i costi e mantiene inalterate le tariffe.
Corte di Cassazione
Sentenza 19 luglio 2017, n. 35568
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