Sentenza Corte di Cassazione 15 settembre 2017, n. 42288
Sicurezza sul lavoro - Lesioni del lavoratore - Articolo 590, Codice penale - Attrezzature di lavoro - Piattaforma di lavoro elevabile - Cedimento cestello - Caduta dall'alto - Vizio di costruzione - Responsabilità costruttore- Sussistenza - Responsabilità datore di lavoro proprietario macchinario - Violazione ex articolo 71, Dlgs 81/2008 - Sussistenza
In caso di infortunio di un lavoratore per vizio di costruzione di un macchinario, il datore nonché proprietario dello stesso, non è esentato da responsabilità, laddove non aveva predisposto tutele antinfortunistiche adeguate.
La Suprema Corte ha con sentenza 15 settembre 2017, n. 42288 stabilito che qualora il lavoratore abbia a disposizione un macchinario con vizi di costruzione, che il datore non si è preoccupato di testare, quest’ultimo, proprietario del macchinario, risponde di eventuali infortuni insieme al costruttore del macchinario, ai sensi dell’articolo 71, comma 4, Dlgs 81/2008.
Nel caso di specie, i Giudici confermano la condanna del datore di lavoro - proprietario di un cestello difettoso, per le lesioni occorse in Lombardia ad un lavoratore che - senza cinture di sicurezza- e per il cedimento del cestello stesso è precipitato nel vuoto. Il datore risponde quindi ex articolo 590 C.p. in concorso con il produttore del macchinario.
N.d.R. Il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 15 settembre 2017, n. 42288
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