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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Cassazione penale, 5 ottobre 2017, n. 45853

Sicurezza sul lavoro -  Lesioni del lavoratore - Articolo 590, Codice penale - Responsabilità coordinatore per la sicurezza - Articolo 92, Dlgs 81/2008 - Controllo generale - Sussistenza - Obbligo verifica quotidiana - Insussistenza - Responsabilità - Negazione

Relativamente al dovere di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro, il coordinatore per la sicurezza ha sì un obbligo di verifica, ma che non può essere quotidiano, e riguarda la generale configurazione delle lavorazioni.
La Suprema Corte ha con sentenza 5 ottobre 2017, n. 45853 stabilito che in capo al coordinatore per la sicurezza vi è un dovere di intervento solo quando constati gravi pericoli (articolo 92, Dlgs 81/2008); viceversa nella quotidianità non ha un obbligo di verifica momento per momento sulle singole attività lavorative, ma le sue azioni sono di coordinamento generale.
Nel caso di specie, i Giudici confermano l’assoluzione del coordinatore per la sicurezza ligure che non poteva rispondere ex articolo 590 C.p. delle lesioni occorse ad un lavoratore, per una situazione che si era verificata al di fuori del capitolato d’appalto (lavoratore cadeva da una rete).

Corte di Cassazione

Sentenza 5 ottobre 2017, n. 45853