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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione, 22 novembre 2017, n. 53157

Sicurezza sul lavoro - Gestione rifiuti - Committente dei lavori - Obblighi ex articolo 26, Dlgs 81/2008 - Carenza - Infortunio del lavoratore del subappaltatore travolto da balle di rifiuti cadute da camion - Reato di lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale - Responsabilità committente - Sussistenza

Dell’infortunio occorso ad un lavoratore dell’appaltatore, causato da una balla di rifiuti, ne risponde il committente che è responsabile del coordinamento ai sensi del T.u. sicurezza.
La Suprema Corte ha, con sentenza 22 novembre 2017, n. 53157, affermato che in tema di obblighi di informazione di cui all’articolo 26, Dlgs 81/2008, il destinatario è il committente presso la cui unità devono svolgersi i lavori. Posta la pacificità dell’esclusiva responsabilità del datore di lavoro rispetto alla tutela dei propri dipendenti, in caso di appalti, il committente che ha omesso di informare dei rischi l’appaltatore, risponde degli infortuni occorsi ai dipendenti di quest’ultimo.
Nel caso di specie, i Giudici confermano la condanna del committente piemontese per le lesioni occorse ad un lavoratore dell’appaltatore ex articolo 590 C.p., a causa del travolgimento di balle di rifiuti che si rovesciavano da un camion.

Corte di Cassazione

Sentenza Corte di Cassazione, 22 novembre 2017, n. 53157