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Albo nazionale gestori ambientali
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 4 gennaio 2018, n. 21

Albo gestori ambientali - Iscrizione - Richiesta di rinnovo - Articolo 10, Dm 120/2014 - Presenza di informazione antimafia con effetti interdittivi - Conseguenze - Diniego rinnovo - Legittimità - Sussistenza

L'informativa antimafia con effetti interdittivi si applica alle iscrizioni o autorizzazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali, quindi anche all'iscrizione Albo gestori ambientali.
Lo ha deciso il Tar Milano nella sentenza 4 gennaio 2018, n. 21 rigettando le doglianze di una azienda che si era vista negare il rinnovo di iscrizione all'Albo gestori in categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) in seguito a provvedimento interdittivo antimafia disposto nei suoi confronti. L'impresa ricorrente lamentava che il regolamento Albo gestori ambientali (articolo 10 del Dm 120/2014) prevede il diniego di rinnovo dell'iscrizione solo in presenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto ex articolo 67 del Codice antimafia (Dlgs 159/2011) e non anche di una misura come informativa interdittiva antimafia ex articoli 84, comma 3, e 91.
In realtà, ricordano i Giudici anche l'iscrizione all'Albo gestori ambientali come tutte le iscrizioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali non si sottrae all'informativa antimafia adottata dal Prefetto nei casi di pericolo di infiltrazione mafiosa e ai suoi effetti interdittivi dell'attività imprenditoriale. Dunque l'elenco dei requisiti che comportano diniego di iscrizione o cancellazione dall'Albo gestori ambientali non è tassativo, includendo non solo le misure di prevenzione ex articolo 67, Dlgs 159/2011, ma anche la presenza di una misura ostativa antimafia quale l'informazione interdittiva.

Tar Lombardia

Sentenza 4 gennaio 2018, n. 21