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Albo nazionale gestori ambientali
Giurisprudenza

Sentenza Tar Campania 11 luglio 2018, n. 4614

Albo gestori ambientali - Cancellazione - Presupposti - Presenza di una informativa interdittiva antimafia - Articolo 91, Dlgs 159/2011 - Articolo 10, comma 1, lettera f) Dm 120/2014 - Legittimità - Sussistenza - Estinzione del "reato spia" - Conseguenze sulla valutazione del Prefetto - Autonomia della valutazione prefettizia da quella penale - Sussistenza

La presenza della informativa interdittiva antimafia comporta la legittimità della cancellazione dall'Albo gestori ambientali ai sensi dell'articolo 10 del Dm 120/2014.
Così si è espresso il Tar Campania nella sentenza 11 luglio 2018, n. 4614 che ha respinto la richiesta di annullamento del provvedimento della Sezione regionale dell'Albo gestori ambientali con cui si cancellava dall'Albo un'impresa nei confronti della quale era presente una informativa interdittiva antimafia (misura con cui il Prefetto dispone che un imprenditore, pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione, a causa del pericolo di una infiltrazione mafiosa non è affidabile come controparte contrattuale di enti pubblici o come beneficiario di titoli abilitativi individuati dalla legge).
È lo stesso regolamento sull'Albo gestori ambientali che all'articolo 10, comma 2, lettera f) prevede che per essere iscritti all'Albo non bisogna essere colpiti da una informativa interdittiva antimafia. E a nulla vale che il "reato spia" dell'infiltrazione mafiosa (nella specie traffico illecito di rifiuti ex articolo 260, Dlgs 152/2006) sia stato dichiarato estinto. Tale circostanza non travolge l'autonoma valutazione prefettizia del fatto criminoso commesso sotto il profilo antimafia, autonomo e distinto da quello penale.

Tar Campania

Sentenza 11 luglio 2018, n. 4614