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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 30 gennaio 2018, n. 4199

Rifiuti - Rottami ferrosi - Trasporto non autorizzato - Reato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Elementi costitutivi - Minimum di organizzazione - Sanzionabilità

Tredici conferimenti presso un impianto di recupero lasciano presupporre la sussistenza di una struttura organizzativa, sia pur rudimentale, indice di un'attività che non può essere considerata episodica.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 4199/2018) che, alla luce di tali motivazioni, ha ribaltato il giudizio del Tribunale di Asti il quale, in primo grado, avendo ritenuto che i conferimenti avvenuti in sole 13 occasioni e per un valore complessivo inferiore ai 100 euro, lasciassero presupporre l'occasionalità della condotta contestata, aveva assolto un trasportatore di rottami ferrosi dal reato di gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006).
La Suprema Corte è invece stata di diverso avviso: sia il numero dei conferimenti (intervenuto in un arco di 4 mesi), sia la natura dei rifiuti trasportati (rottami ferrosi di provenienza non domestica), lasciano presupporre la sussistenza di quel minimum di organizzazione finalizzata allo svolgimento di un'attività caratterizzata da lucro, sia pur espletata in via di fatto.
La Cassazione, tuttavia, non ha potuto rinviare il caso al Tribunale per un nuovo giudizio di merito, causa l'intervenuto decorso del termine prescrizionale.

Corte di Cassazione

Sentenza 30 gennaio 2018, n. 4199