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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 18 maggio 2018, n. 22013

Sicurezza sul lavoro – Infortunio lavoratore – Lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale – Lavori edili – Responsabilità del committente - Omessa verifica idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice - Articoli 26 e 36, Dlgs 81/2008 - Sussistenza - Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – Articoli 5 e 25-septies, Dlgs 231/2001 – Per assenza di modello organizzativo - Sussistenza

Il committente è responsabile per l'infortunio del lavoratore nel caso di omessa verifica della capacità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice, ex articolo 26, Dlgs 81/2008.
Lo ricorda la Corte di Cassazione con sentenza 18 maggio 2018, n. 22013 evidenziando la responsabilità in capo all'amministratore delegato e responsabile di cantiere della ditta appaltante per non aver verificato previamente l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa a cui aveva appaltato i lavori edili, e non aver rispettato l'obbligo di informazione dovuta dal datore di lavoro ai lavoratori, come previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera a), tollerando una condotta imprudente degli stessi.
I Giudici della Corte suprema hanno ravvisato inoltre una responsabilità della società in quanto il reato commesso avveniva in assenza di modelli organizzativi, che avrebbero invece assicurato il controllo sulle modalità di scelta dei subappaltatori e la verifica della sicurezza nei cantieri, nell'interesse esclusivo della società "tenuto conto dei risparmi di spesa derivanti dall'utilizzo di ditte economiche non operanti in regime di sicurezza", ex articolo 5 e 25-septies, Dlgs 231/2001.
Nel caso in esame l'imputato toscano è responsabile per l'infortunio ai danni del lavoratore ex articolo 590 C.p. per aver omesso di controllare l'impiego da parte dell'impresa cui aveva affidato i lavori in subappalto, di strumenti idonei per lo svolgimento in sicurezza del proprio lavoro e il cui impiego avrebbe evitato l'accadimento dell'evento.

Corte di Cassazione

Sentenza 18 maggio 2018, n. 22013