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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 29 ottobre 2018, n. 49373

Sicurezza sul lavoro – Infortunio del lavoratore – Lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale – Operazione di pulizia di una cisterna – Utilizzo di attrezzature non idonee al lavoro da svolgere - Responsabilità del datore di lavoro per aver fornito attrezzature non conformi ai requisiti di sicurezza ex articolo 71, Dlgs 81/2008 - Responsabilità del preposto  per mancata vigilanza articolo 19, Dlgs 81/2008 - Sussistenza

Le attrezzature fornite ai  lavoratori per la pulizia delle cisterne devono essere conformi ai requisiti di sicurezza e idonee al particolare lavoro da svolgere.
È quanto ha ricordato la Corte Suprema di Cassazione con sentenza 29 ottobre 2018, n. 49373 che ha dichiarato la responsabilità del preposto e del datore di lavoro per l'infortunio occorso al dipendente della cooperativa appaltante. Nel caso in esame è stata confermata la colpevolezza dei due imputati piemontesi per aver messo a disposizione dei lavoratori uno strumento non idoneo al lavoro da svolgere,  ovvero una frusta elettrica per pulire una cisterna con tracce di materiale infiammabile, il cui utilizzo aveva procurato  al lavoratore ustioni su viso e tronco. La responsabilità deriva dall'obbligo previsto dall'attuale normativa (T.u. sicurezza, il Dlgs 81/2008) che pone in capo al preposto (articolo 19) e al datore di lavoro (articolo 71) degli obblighi specifici: per il primo obblighi di verifica e vigilanza sui lavoratori, per il secondo l'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza e idonee appunto al lavoro da svolgere.
La Corte di Cassazione ha richiamato inoltre l'articolo 26 del T.u. Sicurezza trattandosi di lavori in appalto, e dovendosi tener conto dei possibili rischi specifici da interferenza.

Corte di Cassazione

Sentenza 29 ottobre 2018, n. 49373