Sentenza Consiglio di Stato 3 aprile 2019, n. 2204
Energie rinnovabili - Solare termico - Autorizzazione - Lr Umbria n. 1/2004 - Installazione pannelli solari termici con serbatoio esterno - Titolo autorizzativo - Necessità - Insussistenza - Equiparazione con impianti solari termici senza serbatoio - Sussistenza
L’installazione di pannelli solari termici con serbatoio esterno in Umbria si configura come attività di edilizia libera, a patto che avvenga al di fuori delle zone A.
Questo, in sintesi, quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza 3 aprile 2019, n. 2204, analizzando una complessa vicenda legata all'installazione di pannelli solari termici con serbatoio di accumulo, sul tetto di un immobile in comproprietà.
I Giudici hanno stabilito che, da un'analisi della legge regionale n. 1/2004, come modificata dall legge regionale n. 8/2011, emerge chiaramente che i pannelli solari, anche se muniti di serbatoio di accumulo esterno, sono installabili "senza necessità di alcun titolo edilizio". Ciò vale a patto che l'impianto sia installato al di fuori della zona A, e cioè quella parte di territorio avente agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale.
E non contrasta con il quadro normativo umbro, quanto disposto dall’articolo 7 bis, comma 1 della Lr n. 1/2004, come sostituito dall’articolo 57, comma 2, della Lr n. 8/2011, dove si afferma che "gli interventi relativi all'installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno ... sono eseguiti senza titolo abilitativo".
"Sulla base di un’interpretazione logica e sistematica del complessivo dato normativo deve, infatti, ritenersi che l’articolo 7 bis, comma 1, laddove esonera dal preventivo titolo edilizio i soli 'impianti solari termini senza serbatoio di accumulo esterno', si riferisca a strutture più complesse e articolate, anche per dimensioni, rispetto ai semplici pannelli solari, installabili, invece, anche se muniti di serbatoio di accumulo esterno, senza necessità di alcun titolo edilizio".
Consiglio di Stato
Sentenza 3 aprile 2019, n. 2204
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