Deliberazione Albo nazionale gestori rifiuti 17 giugno 2002, n. 3185
Trasporto ferroviario dei rifiuti - Obbligo d'iscrizione all'Albo
Ultima versione coordinata con modifiche al 19/03/2026
Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
Deliberazione 17 giugno 2002, n. 3185/Albo/Seg. Pres.
Il Comitato nazionale
Roma, 17 giugno 2002
Alle Sezioni regionali
Alle Associazioni di categoria
Loro sedi
Sono stati chiesti chiarimenti in ordine all'obbligo d'iscrizione all'Albo delle imprese che trasportano rifiuti per ferrovia.
In relazione a tale questione, il Comitato Nazionale, sulla base di un approfondito esame della normativa primaria e secondaria, ha ritenuto che attualmente le imprese che intendono trasportare rifiuti per ferrovia siano autorizzati in via generale al trasporto dei rifiuti speciali in quanto mancano le norme regolamentari attuative che disciplinano l'iscrizione di tali attività; non è, invece, attualmente consentito il trasporto per ferrovia dei rifiuti urbani.
Tali conclusioni poggiano sulle seguenti considerazioni.
L'articolo 30, comma 4, del Dlgs 22/97 prevede l'obbligo d'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e delle imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedono la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi.
La legge, pertanto, non distingue tra le varie modalità di trasporto (su gomma, per ferrovia, per via marittima e per via navigabile interna).
Peraltro, l'obbligo di iscrizione, per essere operativo con riferimento a tutte le suddette modalità di trasporto, presuppone necessariamente l'emanazione delle specifiche norme regolamentari tecniche e di attuazione.
I requisiti per l'iscrizione stabiliti per il trasporto dal Dm 406/98, recante il regolamento di riorganizzazione dell'Albo, sono, invece, con tutta evidenza riferiti al trasporto su gomma.
Infatti, l'articolo 12, comma 3, del Dm 406/98 dispone che le imprese che intendono effettuare l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti debbano dimostrare il possesso dei requisiti tecnici mediante la presentazione di:
a) Copia autentica della carta di circolazione dei mezzi di trasporto
b) Titolo autorizzativo al trasporto di cose di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, recante la disciplina sull'autotrasporto di cose nonché documentazione relativa all'abilitazione Adr (accordo internazionale sul trasporto di merci pericolose su strada), ove prescritti
c) Documentazione attestante la disponibilità dei mezzi di trasporto ai sensi della citata legge 298/74 e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
Si pone, quindi, il problema di un approfondimento ermeneutico per verificare se tale lacuna possa essere colmata dal Comitato nazionale dell'Albo con proprie deliberazioni, ricorrendo al principio dell'analogia.
Al riguardo non può che rilevarsi che, una eventuale integrazione per rendere operativa l'iscrizione dei vettori ferroviari presuppone un potere di disciplinare la materia a prescindere dalla base giuridica specifica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera i), del Dlgs 22/97, che il Comitato non sembra avere.
In attesa di norme regolamentari relative al trasporto ai sensi del citato articolo 18, comma 2, lettera i), del Dlgs 22/97, si applica, pertanto, l'articolo 57, comma 1, Dlgs 22/97 che fa salve le disposizioni vigenti.
In particolare, per quanto riguarda il trasporto ferroviario dei rifiuti le disposizioni richiamate dalla suddetta norma transitoria si ritengono quelle del Dpcm 7 giugno 1991, n. 308, come modificato dal Dpcm 17 gennaio 1996, n. 137, che autorizza le imprese ferroviarie ad effettuare il trasporto dei rifiuti speciali, a prescindere dall'iscrizione all'Albo, sulle linee ferroviarie dalle medesime esercitate.
In base alle norme vigenti, quindi, sembrerebbe che debbano ritenersi autorizzati i trasporti per ferrovia dei rifiuti speciali; tali trasporti devono ovviamente essere effettuati nel rispetto di tutte le necessarie precauzioni tecniche a tutela della salute e dell'ambiente.
Occorre, inoltre, approfondire come si coordina il vincolo, stabilito dal Dpcm 7 giugno 1991, n. 308, in base al quale i trasporti dei rifiuti speciali sono autorizzati in quanto effettuati sulle linee ferroviarie esercitate dalle medesime imprese che svolgono il trasporto, con l'attuale disciplina che regola il trasporto ferroviario a seguito del recepimento delle direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE. Le nuove norme in materia di trasporto ferroviario, infatti, hanno operato una netta separazione fra l'attività di gestione dell'infrastruttura ferroviaria e l'attività di trasporto prevedendo, in particolare, la separazione contabile o la costituzione di imprese separate per la gestione della rete e dell'infrastruttura ferroviaria e per l'esercizio dell'attività di trasporto per ferrovia.
Al riguardo si rileva che il citato vincolo sembrerebbe ispirato dalla necessità di garantire che il soggetti che effettua il trasporto dia adeguate garanzie per eventuali danni ambientali derivanti dall'attività di trasporto in quanto titolare della relativa infrastruttura.
Alla luce della vigente normativa in materia di trasporto ferroviario si ritiene, pertanto, che i trasporti per ferrovia dei rifiuti speciali possano essere effettuati previo assenso del gestore dell'infrastruttura di cui al Dpr 8 luglio 1998, n. 277, anche ai fini della responsabilità patrimoniale in solido per eventuali sinistri.
In base alla normativa vigente non risulta, invece, autorizzato il trasporto ferroviario dei rifiuti urbani.
Tale considerazione trova conferma non solo nella lettera del Dpcm 308/91, che si riferisce ai soli rifiuti speciali, ma anche nelle disposizioni della Ordinanza del Ministero dell'interno 27 marzo 2001, recante Disposizioni urgenti per fronteggiare l'ulteriore aggravamento dell'emergenza nella regione Campania. Quest'ultima, infatti, attribuisce al commissario delegato speciali poteri per autorizzare il trasporto dei rifiuti urbani in deroga alla normativa vigente.
Più precisamente, l'articolo 1, comma 4, di tale Ordinanza dispone che ", il commissario delegato — Presidente della regione Campania, può autorizzare il trasporto dei rifiuti solidi urbani o frazione di essi con mezzi ferroviari in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 308/91 come modificato dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 137/1966".