Sentenza Corte di Cassazione 8 maggio 2019, n. 19646
Sicurezza sul lavoro - Morte del lavoratore - Responsabilità per omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale - Lavori di escavazione - Presenza di operai sul luogo di utilizzo di escavatori - Violazione del divieto ex articolo 118, Dlgs 81/2008 - Responsabilità del direttore dei lavori - Sussistenza
Durante i lavori di escavazione con mezzi meccanici il direttore dei lavori deve accertarsi che non vi sia presenza di operai nel loro campo di azione. La Corte di Cassazione con sentenza 8 maggio 2019, n. 19646 ha ricordato che l'articolo 118, comma 3, Dlgs 81/2008, impone l'adozione di misure idonee a tutelare l'incolumità fisica dei lavoratori in caso di utilizzo di escavatori. La responsabilità per la morte del lavoratore ricade sul direttore del cantiere, in quanto soggetto preposto alla vigilanza dell'esecuzione dei lavori, per non aver vietato la presenza di operai in una zona potenzialmente pericolosa per la presenza di un mezzo meccanico. Nel caso in esame i Giudici hanno ravvisato la responsabilità dell'imputato lucano per la morte del lavoratore che, intento al lavoro di scavo all'interno di una trincea profonda due metri, si veniva a trovare nella sfera di operatività dell'escavatore da cui veniva, anche se a seguito di una concatenazione di vari eventi, colpito e che gli causava lesioni mortali.
Corte di Cassazione
Sentenza 8 maggio 2019, n. 19646
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: