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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 2 dicembre 2019, n. 48788

Sicurezza sul lavoro - Utilizzo di macchinari per la produzione di fresato di asfalto - Infortunio del lavoratore - Responsabilità dal datore per lesioni gravissime, ex articolo 590, Codice penale - Violazione di norme cautelari imposte a tutela della sicurezza dei lavoratori - Mancanza dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro come previsti dell'articolo 70, comma 2 e dall'allegato V, punto 5.7.1, Dlgs 81/2008 - Presenza di sistemi di sicurezza non conformi alle disposizioni antinfortunistiche - Formazione non sufficiente dei lavoratori - Violazione degli articoli 36 e 37, Dlgs 81/2008 - Sussistenza

La formazione del lavoratore che utilizza macchinari che producono fresato di asfalto non rende il datore esente da responsabilità, se mancanti di dispositivi di sicurezza. La Corte di Cassazione con sentenza 2 dicembre 2019, n. 48788 ha ravvisato la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso al lavoratore a cui era stata garantita una formazione, oltretutto insufficiente, riscontrando il nesso causale tra l'infortunio subito e la mancata presenza di sistemi di blocco del macchinario e di barriere di protezione idonee a prevenire l'accesso incondizionato del personale, in violazione dell'articolo 70, comma 2, con riferimento all'allegato V, punto 5.7.1 Dlgs 81/2008. I Giudici della Corte Suprema hanno confermato la responsabilità dell'imputato campano per le lesioni gravissime riportate dal lavoratore incaricato di alimentare con un escavatore la tramoggia del fresato, il quale scendendo dalla pala meccanica per controllare la tramoggia inciampava finendo con le dita nel nastro trasportatore, essendo il macchinario privo di barriere di protezione.

Corte di Cassazione

Sentenza 2 dicembre 2019, n. 48788