Sentenza Corte di Cassazione 10 dicembre 2019, n. 49900
Sicurezza sul lavoro - Cantiere con presenza di più imprese - Morte del lavoratore per frana terreno di uno scavo - Reato di omicidio colposo, ex articolo 589, Codice penale - Responsabilità del direttore dei lavori - Mancata vigilanza sui lavori e sulle misure cautelari da adottare in presenza di scavi, ex articolo 120, Dlgs 81/2008 - Mancata nomina del coordinatore della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, ex articoli 91 e 92, Dlgs 81/2008 - Mancata sospensione delle attività lavorative irregolari - Sussistenza
La mancata designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei cantieri, rende il direttore dei lavori responsabile per l'infortunio subito dal lavoratore. È quanto ricorda la Corte di Cassazione con sentenza 10 dicembre 2019, n. 49900, che ha chiarito la responsabilità in capo al direttore dei lavori di verificare l'idoneità delle imprese esecutrici presenti nello stesso cantiere e del mancato adempimento, da parte delle stesse, degli obblighi stabiliti dagli articoli 91 e 92, Dlgs 81/2008 che prevedono la nomina del coordinatore della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. In capo al direttore dei lavori - ricorda la sentenza - vi è anche il compito di sorvegliare i lavori e adottare le necessarie cautele durante la loro esecuzione che, nel caso in oggetto, prevedevano l'inserimento di puntellature di sostegno sulle pareti dello scavo, dove si è poi verificato l'infortunio, come disposto dall'articolo 120, Dlgs 81/2008. Nel caso specifico i giudici della Suprema Corte hanno confermato la responsabilità dell'imputato lombardo per la morte del lavoratore sepolto dal terreno franato nello scavo in cui era sceso per meglio collocare una pompa ad immersione. (MLS)
Corte di Cassazione
Sentenza 10 dicembre 2019, n. 49900
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