Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 26 febbraio 2020, n. 7564

Sicurezza sul lavoro - Responsabilità per morte o malattie professionali dei lavoratori causate da esposizione ad amianto e altre sostanze dannose - Reati previsti dagli articoli 437 (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) e 589 (omicidio colposo) Codice penale - Società di capitali - Responsabilità del Consiglio di amministrazione quale titolare di posizione di garanzia propria del datore di lavoro, articolo 2, Dlgs 81/2008 – Sussistenza – Presenza di delega di funzioni in capo ad alcuni rappresentati del CdA - Esclusione posizione di garanzia degli altri amministratori – Insussistenza - Responsabilità del CdA per violazione obbligo di vigilanza su generale andamento della gestione misure antinfortunistiche (N.d.R.: Articolo 16, Dlgs 81/2008) - Sussistenza

Nelle società di capitali la delega di funzione conferita ad uno o più amministratori, non esclude la responsabilità degli altri membri del Cda su cui permane l'obbligo di vigilanza su misure antinfortunistiche. Con la sentenza 26 febbraio 2020, n. 7564 i Giudici della Suprema Corte hanno ribadito quanto già precisato in precedenti pronunce, ovvero che in materia di prevenzione degli infortuni (articolo 2, Dlgs 81/2008), nelle Società per azioni gli obblighi che sono in capo al datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i vertici dell'azienda (presidente del consiglio di amministrazione o amministratore delegato, o componente del consiglio di amministrazione). La Corte sottolinea inoltre che la presenza di una delega di funzioni valida, conferita ad uno o più amministratori, non esclude la posizione di garanzia degli altri amministratori "poiché non possono, comunque, essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega". Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 16, Dlgs 81/2008, "La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite". Nella fattispecie in oggetto, i Giudici hanno ritenuto responsabili i membri del Consiglio di amministrazione per la morte o la malattia professionale di sedici lavoratori per esposizione all’amianto, poiché pur in presenza di amministratori muniti di delega per l'ordinaria amministrazione e per l'adozione di misure di protezione concernenti i singoli lavoratori od aspetti particolari dell'attività produttiva, spettava a tutti i componenti del consiglio di amministrazione il compito di  vigilare sulla sicurezza dell'azienda per assicurare l'igiene del lavoro e la prevenzione delle malattie professionali. (MLS)

Corte di Cassazione

Sentenza 26 febbraio 2020, n. 7564