Sentenza Corte di Cassazione 16 marzo 2020, n. 10086
Sicurezza sul lavoro - Obblighi del datore di lavoro - Obbligo di verifica dei possibili rischi derivanti dall’utilizzo delle attrezzature di lavoro - Verifica conformità delle attrezzature di lavoro ai requisiti generali di sicurezza, articolo 71, Dlgs 81/2008 - Responsabilità per macchinari obsoleti - Verifica della conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di buono stato di conservazione, articolo 65, Dlgs 81/2008 - Sussistenza
In tema di sicurezza sul lavoro spetta al datore di lavoro mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai requisiti di sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere, ai sensi dell'articolo 71, Dlgs 81/2008. La Corte di Cassazione con sentenza 16 marzo 2020, n. 10086 ha ricordato che il datore di lavoro è il soggetto su cui vige l'obbligo di verificare l'idoneità all'uso e la conformità alle vigenti disposizioni legislative delle attrezzature di lavoro utilizzate, oltre a verificare i possibili rischi derivanti dal loro impiego. Il datore deve verificare che i macchinari messi a disposizione dei suoi addetti non siano macchinari obsoleti e deve provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di buono stato di conservazione ed efficienza secondo le disposizioni dell'articolo 65, Dlgs 81/2008. Nel caso in esame i Giudici della Corte Suprema non hanno ritenuto responsabile del fatto l'imputato piemontese in quanto mero locatore del fabbricato e di alcune attrezzature poste al suo interno, per questo non è ravvisabile in capo all'imputato la responsabilità propria del datore di lavoro. (MLS)
Corte di Cassazione
Sentenza 16 marzo 2020, n. 10086
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