Sentenza Corte di Cassazione 23 marzo 2020, n. 10430
Rifiuti - Mescolanza rifiuti eterogenei (N.d.R.: articoli 183 e 187, Dlgs 152/2006) - Gestione illecita di rifiuti costituiti da imballaggi, ramaglie, raccolta indifferenziata del secco, carta e cartone di scarto, rifiuti ingombranti e Raee - Reato ex articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006 - Responsabilità del delegato ambientale - Insussistenza - Valutazione del solo dato formale della delega (N.d.R.: articolo 16, Dlgs 81/2008) - Insufficienza - Dimensione aziendale (oltre 3 mila dipendenti) e articolazione territoriale (oltre 90 punti vendita) - Rilevanza
Il responsabile per la gestione illecita di rifiuti va individuato valutando la struttura aziendale oltre alla portata effettiva della delega ambientale. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza del 23 marzo 2020, n. 10430 in merito alla responsabilità del delegato ambientale di una Srl emiliana. Per i Supremi giudici il conferimento della delega ambientale non legittima di per sé l'attribuzione della responsabilità al delegato per il reato di gestione illecita di rifiuti, ex articolo 256, comma 1, lettera a) del decreto citato in relazione ad un conferimento ad un impianto di trattamento di rifiuti eterogenei mescolati. Oltre al dato formale, i primi giudici avrebbero dovuto considerare l'effettiva portata della delega, tenendo conto della dimensione aziendale, dell'articolazione territoriale e della presenza di altre figure della catena di responsabilità. La struttura aziendale in esame ha infatti più di 3 mila dipendenti e 90 punti vendita con diverse figure di responsabili come il direttore del negozio che ne segue la quotidiana operatività. (TG)
Corte di Cassazione
Sentenza 23 marzo 2020, n. 10430
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