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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 15 maggio 2020, n. 88

Acque - Rifiuti - Fanghi di depurazione - Utilizzazione agronomica - Valori limite per le sostanze pericolose - Articolo 5, Lr Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 - Fissazione di valori limite in contrasto con la normativa nazionale - Articolo 41, Dl 109/2018 - Violazione dell'articolo 117, Costituzione - Necessità di mantenimento di uniformità a livello nazionale dei valori limite - Sussistenza - Fanghi di depurazione - Applicazione della disciplina sui rifiuti - Articolo 127, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Competenza esclusiva statale - Sussistenza

Secondo la Corte Costituzionale sono illegittimi i valori limite regionali per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione acque anche se più restrittivi di quelli nazionali.
Nella sentenza 15 maggio 2020, n. 88 la Consulta ha dichiarato illegittimo l'articolo 5 della Lr Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 che nel disciplinare l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione di acque reflue, richiamava - solo per la concentrazione di idrocarburi e fenoli - i valori limite stabiliti dalla Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del Dlgs 152/2006. In questo dettando criteri più restrittivi di quelli nazionali fissati dal Dl 109/2018 ("Decreto Genova"). La Corte Costituzionale, nel sottolineare come fosse chiamata a decidere sul riparto di competenze, ha dichiarato come la disciplina sul trattamento fanghi appartiene alla "tutela dell'ambiente" e quindi sia ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato.
Questo vale anche nel caso in cui la Regione, a tutela dell'ambiente, detti valori limite più restrittivi di quelli nazionali, perché, sostiene la Consulta, proprio la competenza esclusiva in materia spettante allo Stato richiede che i valori limite siano dettati a livello nazionale per insuperabili esigenze di uniformità sul territorio nazionale. Le restrizioni della Basilicata rischiano di incidere sul complessivo sistema nazionale di gestione dei fanghi di depurazione, sull'adempimento degli obblighi Ue di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti recuperabili e riciclabili (direttiva 2018/850/Ue), gravando sulla capacità complessiva degli impianti di depurazione e trattamento, sui corpi idrici ai quali afferiscono le acque reflue dopo il trattamento, sui flussi interni e transfrontalieri di rifiuti destinati allo smaltimento. (FP)

Corte Costituzionale

Sentenza 15 maggio 2020, n. 88

(Gu 20 maggio 2020 n. 21)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Spese di giustizia - Onorari spettanti all'ausiliario del magistrato - Misura stabilita mediante tabelle - Mancato adeguamento periodico con decreto dirigenziale - Possibile intervento del giudice in sede di liquidazione - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza - Non fondatezza della questione. - Legge 8 luglio 1980, n. 319, articolo 4; decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articoli 50 e 54. - Costituzione, articolo 3