Sentenza Corte di Giustizia Ue 28 maggio 2020, causa C-727/17
Energia - Energie rinnovabili - Centrale eolica - Normativa nazionale che subordina la realizzazione al rispetto di una distanza minima dagli edifici residenziali - Contrasto con la normativa Ue in materia di sviluppo delle energie rinnovabili - Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2009/28/Ue (N.d.R.: direttiva attuata dal Dlgs 28/2011 e poi sostituita dalla direttiva 2018/2001/Ue) - Esclusione - Condizioni - Necessità e proporzione delle norme nazionali rispetto agli obiettivi Ue in materia di energie rinnovabili - Regola tecnica soggetta a notifica alla Commissione - Articolo 5, direttiva 2015/1535/Ue - Esclusione - Condizioni - Requisito che non comporta di fatto un divieto di circolazione degli aerogeneratori comportando un utilizzo puramente marginale degli stessi - Necessità - Sussistenza
Non è in contrasto con la disciplina Ue di favore per le rinnovabili la norma di uno Stato membro che impone il rispetto di una distanza minima tra una centrale eolica ed edifici residenziali.
Ha risposto così la Corte di Giustizia Ue (sentenza 28 maggio 2020, causa C-727/17) ad un Giudice della Polonia che chiedeva se la normativa interna che prevede il rispetto di una distanza minima dagli edifici residenziali come condizione per l'autorizzazione di una centrale eolica fosse in contrasto con la direttiva 2009/28/Ce. Per la Corte è senz'altro possibile prevedere delle condizioni per l'installazione degli impianti eolici, purché tali limiti siano proporzionati e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili previsti dalla medesima direttiva del 2009. Tale valutazione spetta al Giudice nazionale, che, suggerisce la Corte, dovrà tenere conto che la legge polacca riguarda solo le centrali eoliche e non gli impianti fotovoltaici e a biomassa e che le norme sul rispetto dei limiti dagli edifici non danno alcun potere alle Autorità locali di valutare il caso concreto ed eventualmente derogare.
Infine la Corte ha anche stabilito che la disciplina polacca in questione (obbligo di distanza minima dagli edifici per i generatori eolici) non costituisce una "regola tecnica" che ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2015/1535/Ue andava previamente notificata alla Commissione in quanto norma che potenzialmente può limitare il funzionamento del mercato interno. Questo a patto che tale normativa non comporti un divieto di fatto di commercializzazione dei generatori eolici che lasci spazio soltanto a un uso puramente marginale di questi ultimi. (FP)
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 28 maggio 2020, causa C-727/17
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