Sentenza Corte di Cassazione 1 luglio 2020, n. 13354
Rifiuti - Discarica di rifiuti urbani non pericolosi (N.d.R.: articolo 182, Dlgs 152/2006, articolo 1, Dlgs 36/2003) - Rendita catastale - Accatastamento in categoria E - Articolo 2, comma 40, Dl 262/2006 - Illegittimità - Sussistenza - Discarica destinata allo svolgimento di attività economiche - Gestione secondo logiche imprenditoriali - Accatastamento in categoria D7 - Legittimità - Sussistenza - Gestione di rifiuti come attività di pubblico interesse - Articolo 177, comma 2, Dlgs 152/2006 - Irrilevanza
L'accatastamento di una discarica di rifiuti ai fini delle imposte comunali in categoria E va escluso perché essa è produttiva di reddito, essendo irrilevante lo svolgimento di attività di pubblico interesse.
Corretto secondo la Cassazione civile (ordinanza 1° luglio 2020, n. 13354) l'accatastamento disposto dal Giudice tributario nei confronti di una discarica di rifiuti urbani non pericolosi gestita da una impresa in Emilia Romagna in Gruppo D, categoria D/7. Il Gruppo di accatastamento E, residuale, ed è riservato agli immobili extra commercium, quindi non produttivi di reddito, cioè non destinati allo svolgimento di attività economiche.
Nel caso di specie l'azienda non ha contestato che la discarica in oggetto sia destinata allo svolgimento di attività economiche e sia, pertanto, gestita secondo logiche imprenditoriali, ha solo rilevato che la discarica svolge la propria attività nell'interesse della collettività e che il Gruppo catastale E sia per gli immobili destinati a funzioni di interesse collettivo, come appunto accade per lo smaltimento di rifiuti solidi. La Suprema Corte non è d'accordo. Una volta stabilito che il classamento nel Gruppo E va riservato solo a quegli immobili improduttivi di reddito proprio, e una volta accertata la sussistenza di una funzione produttiva di reddito proprio - come nel caso di specie - risulta irrilevante che, ai sensi dell'articolo 177, Dlgs 152/2006 l'attività di gestione rifiuti sia attività di interesse pubblico. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 1 luglio 2020, n. 13354
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