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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 2 dicembre 2020, n. 34245

Sicurezza sul lavoro - Prevenzione incendi - Struttura alberghiera - Responsabilità del titolare dell'attività per la mancata adozione delle misure preventive degli incendi (assenza di compartimentazione) e dotazione degli impianti di protezione dagli incendi regolamentari (idranti e rilevatori di fumi) - Violazione articolo 46, comma 2 e 63, comma 1 del Dlgs 81/2008 - Sussistenza - Rapporto di specialità tra le due infrazioni, ex articolo 15 del Codice penale (concorso apparente di norme) - Esclusione - Tutela interesse allo specifico ambito dell'adeguata prevenzione degli incendi e interesse al rispetto dei requisiti di salute e di sicurezza proprio all'interno degli ambienti di lavoro - Diversità - Sussistenza

L'illecito della mancata adozione delle misure di prevenzione incendi non assorbe quello dell'omessa predisposizione di impianti di protezione con idranti e rilevatori di fumi.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza del 2 dicembre 2020, n. 34245 escludendo il rapporto di specialità tra i reati ex articolo 46, comma 2 del Dlgs 81/2008 e articolo 63, comma 1 del medesimo decreto, di cui si è reso responsabile il titolare di una struttura alberghiera in provincia di Latina. Mentre nella prima infrazione rileva l'omessa adozione delle misure di prevenzione antincendio strutturali (compartimentazioni e variazione di distribuzione d'uso di alcuni locali), nella seconda prevale invece la mancanza di tutti gli impianti antincendio regolamentari, in particolare gli idranti e gli impianti di rilevazione dei fumi.
Tra le condotte contestate e accertate nel corso dell'ispezione di verifica della documentazione prodotta dalla società che gestisce la struttura, chiedendo l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento al Dm 16 marzo 2012 sulla prevenzione incendi, non vi è dunque un rapporto di genere a specie ex articolo 15 del Codice penale sul concorso apparente di norme. La disposizione sulle misure da adottare per prevenire gli incendi (articolo 46) tutela infatti questo specifico interesse, diversamente dall’altra (articolo 63) che tutela complessivamente l'interesse al rispetto della salute e della sicurezza proprio negli ambienti di lavoro. (TG)

Corte di Cassazione

Sentenza 2 dicembre 2020, n. 34245