Sentenza Corte di Cassazione 5 febbraio 2021, n. 4633
Diffusione di polveri pericolose in atmosfera - Reato di getto pericoloso di cose ai sensi della prima ipotesi di cui all'articolo 674, C.p. - Sussistenza - Superamento dei valori limite delle immissione - Irrilevanza - Distinzione tra "fumo" e "polvere" - Sussistenza - Clausola "nei casi non consentiti dalla legge" di cui alla seconda ipotesi dell'articolo 674 C.p. - Applicabilità limitata alle emissioni di fumo - Sussistenza - Irrilevanza con riferimento alla diffusione di polveri pericolose - Sussistenza
La diffusione in atmosfera di polveri moleste o pericolose configura una contravvenzione ai sensi dell'articolo 674 C.p. a prescindere dalla circostanza che l'attività rientri o meno nei casi consentiti dalla legge.
La diffusione di polveri nell'atmosfera, argomenta la Corte di Cassazione nella sentenza 4633/2021, va ricondotta al "getto pericoloso di cose" ai sensi della prima ipotesi di cui all'articolo 674 del Codice penale.
In tale ipotesi, quindi, deve escludersi che possa assumere rilievo la clausola "nei casi non consentiti dalla legge" la quale, invece, risulta propriamente applicabile solo con riferimento alle "emissioni di fumo", previste dalla seconda parte dell'articolo 674 in questione.
Il Giudice ha così respinto un motivo di ricorso presentato contro una sentenza di condanna ex articolo 674 C.p. inflitta dal Tribunale di Brindisi e originata dalla continua diffusione – e susseguente deposito sui terreni limitrofi - di polveri da parte di un impianto. (AG)
Corte di Cassazione
Sentenza 5 febbraio 2021, n. 4633
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