Sentenza Corte di Cassazione 12 marzo 2021, n. 9917
Rifiuti - Trasporto tramite mezzo preso a noleggio ed ignoto all'Albo gestori ambientali - Reato di gestione non autorizzata di rifiuti ex articolo 256, comma 1, lettera a) - Sussistenza - Responsabilità dell'amministratore unico e del responsabile tecnico - Sussistenza - Attestazione sull'idoneità tecnica del mezzo (ex articolo 15 del Dm 120/2014) che deve corredare la domanda di iscrizione all'Albo ex articolo 212 del Dlgs 152/2006 - Necessità - Sussistenza - Comunicazione delle variazioni del parco mezzi ex articolo 18 del Dm 120/2014 - Insufficienza - Sussistenza
N.d.R.: Il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Rispondono di gestione illecita di rifiuti i vertici e il responsabile tecnico della cooperativa appaltatrice che usa un mezzo preso a noleggio da una società non iscritta all'Albo gestori ambientali. Così la Corte di Cassazione con la sentenza del 12 marzo 2021, n. 9917 in merito alla responsabilità dell'amministratore unico e del responsabile tecnico di una cooperativa pugliese a cui è stato affidato l'appalto per il servizio comunale di raccolta rifiuti. A nulla rileva la mancata decorrenza del termine entro cui comunicare la variazione del mezzo (ex articolo 18 del Dm n. 120/2014) precedentemente identificato e sostituito con il veicolo preso a noleggio da una società non iscritta all'Albo ex articolo 212 del Dlgs 152/2006.
La Corte, nel confermare il reato di gestione illecita di rifiuti, ex articolo 256, comma 1, lettera a) del medesimo Dlgs, ribadisce infatti la differenza tra l'identificazione del mezzo e l'attestazione, che deve essere presentata a corredo della domanda di iscrizione all'Albo (ex articolo 15 del Dm citato), sull'idoneità tecnica del veicolo in relazione ai rifiuti da trasportare. (TG)
Corte di Cassazione
Sentenza 12 marzo 2021, n. 9917
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