Ordinanza Corte di Cassazione 27 aprile 2021, n. 15829
Sicurezza sul lavoro - Plurime violazioni di più disposizioni cautelari in materia di prevenzione degli infortuni su luogo di lavoro - Causa di non punibilità per tenuità del fatto ex articolo 131-bis del Codice penale - Obblighi del datore di lavoro (N.d.R.: articolo 18 del Dlgs 81/2008) – Più violazioni avvenute in tempi diversi - Mancata completa predisposizione del documento di valutazione dei rischi - Obbligo di far controllare preventivamente al medico competente la salute dei lavoratori - Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza - Esclusione della causa di non punibilità - Legittimità - Continuità dei reati - Irrilevanza - Serialità come indice di particolare intensità del dolo o versatilità offensiva - Rilevanza
La condotta seriale, particolarmente offensiva e abituale, del datore di lavoro che ha sistematicamente violato più disposizioni antinfortunistiche non ammette la causa di non punibilità per tenuità ex Codice penale. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 27 aprile 2021, n. 15829 decidendo per la punibilità del datore di lavoro che in progressione criminosa violava nel frusinate più obblighi di cui all'articolo 18 del Dlgs 81/2008. Oltre alla mancata completa predisposizione del Dvr (documento di valutazione dei rischi) in sede ispettiva veniva riscontrata l'inosservanza di specifici doveri tra cui l'obbligo di far controllare preventivamente, da parte del medico competente, la salute dei lavoratori, l'obbligo di fornire ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuali e l'obbligo di assicurare agli stessi lavoratori una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. I Supremi giudici non hanno quindi accolto la richiesta di assoluzione né hanno ritenuto applicabile la causa di non punibilità per tenuità del fatto, ex articolo 131-bis del Codice penale, non tanto per la continuità (che non osta all'esclusione della pena) quanto per l'offensività della condotta.
La sistematica elusione degli obblighi da parte del datore di lavoro è infatti avvenuta in tempi diversi ed è pertanto la serialità di queste condotte, come indice di particolare intensità del dolo o versatilità offensiva, che porta all'esclusione della causa di non punibilità. (TG)
Corte di Cassazione
Ordinanza 27 aprile 2021, n. 15829
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