Sentenza Corte di Cassazione 9 luglio 2021, n. 26151
Sicurezza sul lavoro - Lavoratore affetto da patologie cui era inibito lo svolgimento di attività in "ambiente confinato" (N.d.R.: Dpr 177/2011 e allegato IV al Dlgs 81/2008) e "in solitario" - Morte conseguente ad accesso del lavoratore nell'ambiente "confinato" per condotta abnorme dello stesso - Responsabilità del datore di lavoro per il reato di omicidio colposo ex articolo 589, comma 2, Codice penale commesso con violazione dell'articolo 64, comma 1, lettere c) ed e) del Dlgs 81/2008 sulla salvaguardia delle condizioni igieniche dei luoghi di lavoro - Insussistenza - Dovere dei colleghi di sorvegliare il lavoratore con patologie quale declinazione degli obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro - Illegittimità - Sussistenza - Dovere di ogni lavoratore di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (N.d.R.: articolo 20 del Dlgs 81/2008) - Legittimità - Sussistenza
Deve escludersi che la "sorveglianza" su un collega affetto da patologie rientri tra gli obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro, non potendo dunque pretendersi un costante controllo.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, sezione quarta, con sentenza 9 luglio 2021, n. 26151, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità per il datore di lavoro di esigere dagli altri lavoratori una sorveglianza continua e costante sul collega affetto da patologie. Nella specie, al datore di lavoro, e ai soggetti ad esso preposti, di uno stabilimento abruzzese, si contestava il reato di omicidio colposo ex articolo 589, comma secondo, Codice penale, commesso con violazione della disposizione di cui all'articolo 64, lettere c) ed e) del Dlgs 81/2008 sulla salvaguardia delle condizioni igieniche dei luoghi di lavoro, per la morte di un lavoratore affetto da epilessia.
La Corte esclude innanzitutto la responsabilità del datore di lavoro per omessa vigilanza in virtù della condotta abnorme tenuta dal lavoratore, recatosi in un'area dismessa dell’azienda manomettendone le chiusure. Il Collegio esclude altresì la configurabilità di un dovere di sorveglianza continua da parte degli altri lavoratori, come sostenuto dalla parte civile, non essendo esigibile che tale sorveglianza rientri tra gli obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro. La predisposizione di una siffatta sorveglianza, conclude il Collegio, implicherebbe inoltre la conoscenza da parte dei colleghi di lavoro delle condizioni di salute del lavoratore, con evidenti implicazioni in tema di privacy. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 9 luglio 2021, n. 26151
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