Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 13 luglio 2021, n. 26573

Rifiuti - Trasporto - Variazioni del parco mezzi - Articolo 18, Dm 120/2014 - Obbligo di presentazione della comunicazione di variazione e dell'autocertificazione - Sussistenza - Mancata presentazione dell'autocertificazione - Reato di trasporto abusivo di rifiuti in territorio in stato di emergenza - Articolo 6, Dl 172/2008 - Sussistenza

Per l'immediato utilizzo di veicoli sopravvenuti nella disponibilità dell'impresa, oltre alla comunicazione di variazione dell'iscrizione all'Albo gestori, serve la dichiarazione sostitutiva ex Dpr 445/2000.
In assenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà espressamente richiesta dall’articolo 18 (Variazioni) del Dm 120/2014 (Regolamento dell'Albo gestori ambientali), ricorda la Corte di Cassazione nella sentenza 13 luglio 2021, n. 26573, la condotta integra il reato di trasporto abusivo di rifiuti.
Già prima dell'approvazione del Dm 120/2014, sottolinea la Suprema Corte, la modulistica ufficiale per la comunicazione delle variazioni dell'iscrizione del parco automezzi prevedeva l'utilizzo dalla certificazione, in quanto introdotta dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori con la circolare 3 luglio 1996, n. 7933.
La disciplina del previgente regolamento dell’Albo gestori (Dm 406/1998), evidenzia il Giudice, era comunque più sfavorevole per il privato rispetto alla disciplina sopravvenuta, in quanto, nel prevedere il mantenimento dell'efficacia dell'iscrizione sino alla conclusione del procedimento di rinnovo, faceva riferimento esclusivo alle prescrizioni originariamente stabilite. (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza Corte di Cassazione 13 luglio 2021, n. 26573