Sentenza Corte di Cassazione 22 luglio 2021, n. 28672
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Impianto di produzione di energia derivante da fonti rinnovabili mediante incenerimento di biomassa - Qualifica Iafr (Impianti alimentati da fonti rinnovabili) - Abusivo e clandestino utilizzo di un secondo generatore di energia non compreso nella convenzione con il Gestore dei servizi pubblici - Ingiusto profitto costituito dal pagamento a tariffa agevolata dell'energia prodotta dal secondo generatore - Reati di corruzione (N.d.R.: articolo 319 Codice penale) e truffa aggravata ai danni di Ente pubblico ex articolo 640 del Codice penale - Illeciti amministrativi ex articoli 9, 13, 14, 24 e 25 del Dlgs 231/2001 - Confisca della somma sequestrata quale profitto del reato di truffa - Riduzione dell'importo della confisca a seguito del risarcimento del danno in favore del soggetto danneggiato ex articolo 19 del Dlgs 231/2001 - Legittimità - Sussistenza
N.d.R.: il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti
In caso di responsabilità dell'Ente ex Dlgs 231/2001 per illeciti relativi ad utilizzo di energia, la prova del risarcimento del danno determina la riduzione della confisca per l'importo corrispondente.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione sesta, con sentenza 22 luglio 2021, n. 28672 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti ex Dlgs 231/2001. Ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 231/2001 con la sentenza di condanna è sempre disposta nei confronti dell'Ente la confisca del prezzo o del profitto del reato, "salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato". In presenza di un risarcimento del danno documentato l'importo della confisca è dunque ridotto e mantenuto per l'importo residuo.
Nella specie, una società del pavese era stata dichiarata responsabile ex articoli 9, 13, 24 e 25 del Dlgs 231/2001 di illeciti amministrativi correlati ai reati, commessi a suo vantaggio, di corruzione, ex articolo 319 Codice penale, e truffa aggravata ai danni di un Ente pubblico (Gestore dei servizi energetici) ex articolo 640 Codice penale. La truffa, in particolare, veniva realizzata mediante il fraudolento e clandestino utilizzo di un secondo generatore di energia, abusivamente collegato all'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto di convenzione con il gestore pubblico, con ingiusto profitto costituito dal pagamento a tariffa agevolata dell'energia prodotta. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 22 luglio 2021, n. 28672
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