Energia
Normativa Vigente

Dm Infrastrutture 10 agosto 2021

Realizzazione e    verifica  di  impianti  e  di  infrastrutture energetiche - Adozione tariffe per autorizzazioni, permessi o concessioni  - Attuazione Dlgs 16 dicembre 2016, n. 257

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Decreto 10 agosto 2021

(Gu 22 settembre 2021 n. 227)

Adozione delle tariffe per autorizzazioni, permessi o concessioni per la realizzazione la verifica di impianti e di infrastrutture energetiche

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, concernente la disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

Visto, in particolare, l'articolo 23, comma 5, del citato decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che prevede che le spese per le attività svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dagli Uffici marittimi di cui al codice della navigazione quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, comprese quelle relative al rilascio di concessioni demaniali marittime o per altre attività previste dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, sono poste a carico dei soggetti richiedenti, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

Visto, inoltre, il successivo articolo 6, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attività di cui al comma 5;

Visto, altresì, il successivo articolo 7, che prevede che le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui al comma 5;

Decreta:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le attività svolte dal personale civile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal personale del Corpo delle capitanerie di porto per il rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni e attività di collaudo volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche, per le attività relative a istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative a ciò connesse, in attuazione dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

Articolo 2

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'articolo 1, tra cui quelle della commissione di collaudo all'uopo incaricata, sono a carico dei richiedenti e gli importi delle relative tariffe sono indicati negli allegati I e II al presente decreto e sono aggiornati ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. L'aggiornamento biennale di cui al comma 1 assorbe, altresì, gli eventuali scostamenti delle tariffe desumibili in sede di espletamento delle attività.

3. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Le spese di missione della commissione di collaudo all'uopo incaricata, aggiuntive rispetto alla tariffa "Collaudo" di cui all'allegato 2, sono a carico della società richiedente.

Articolo 3

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività richieste ai sensi dell'articolo 1 si effettua, prima dell'erogazione delle prestazioni, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite versamento su conto corrente postale ad esso intestato.

2. Nella causale del versamento è specificato:

a) il riferimento all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

b) l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

c) l'imputazione della somma al Capo XV, capitolo 2454, articolo 31, dell'entrata del bilancio dello Stato, per le attività di cui all'articolo 1 svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto;

d) l'imputazione della somma al Capo XV, capitolo 2454, articolo 32, dell'entrata del bilancio dello Stato, per le attività di cui all'articolo 1 svolte dal personale civile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Articolo 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

(Articolo 2)

Tariffe per i servizi resi dal personale del Corpo delle capitanerie di porto per il rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, comprese quelle relative al rilascio di concessioni demaniali marittime, di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257

verifiche di impianti e di infrastrutture energetiche (articolo 23, comma 5):

 

attività ispettiva e conclusiva

Tariffa euro 3.236,58
attività fuori sede (eventuale)* Tariffa (aggiuntiva) euro 428,93

 

Nota

* Tariffa aggiuntiva dovuta nei casi in cui l'attività degli ispettori è resa in località diversa dal Comune in cui si trova la sede di servizio dell'ispettore.

Allegato 2

(Articolo 2)

Tariffe per i servizi resi dal personale civile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, comprese quelle relative al rilascio di concessioni demaniali marittime, di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257

 

Rilascio autorizzazione ex articolo 9, comma 3, decreto legislativo n. 257/2016 Tariffa euro 1.824,94
Rilascio concessione ex articolo 36 del codice della navigazione Tariffa euro 3.813,11
Collaudo ex articolo 48 del regolamento di attuazione del codice della navigazione Tariffa euro 3.378,08