Dm Infrastrutture 10 agosto 2021
Realizzazione e verifica di impianti e di infrastrutture energetiche - Adozione tariffe per autorizzazioni, permessi o concessioni - Attuazione Dlgs 16 dicembre 2016, n. 257
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Decreto 10 agosto 2021
(Gu 22 settembre 2021 n. 227)
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, concernente la disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
Visto, in particolare, l'articolo 23, comma 5, del citato decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che prevede che le spese per le attività svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dagli Uffici marittimi di cui al codice della navigazione quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, comprese quelle relative al rilascio di concessioni demaniali marittime o per altre attività previste dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, sono poste a carico dei soggetti richiedenti, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;
Visto, inoltre, il successivo articolo 6, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attività di cui al comma 5;
Visto, altresì, il successivo articolo 7, che prevede che le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui al comma 5;
Decreta:
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le attività svolte dal personale civile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal personale del Corpo delle capitanerie di porto per il rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni e attività di collaudo volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche, per le attività relative a istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative a ciò connesse, in attuazione dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
Articolo 2
Tariffe
1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'articolo 1, tra cui quelle della commissione di collaudo all'uopo incaricata, sono a carico dei richiedenti e gli importi delle relative tariffe sono indicati negli allegati I e II al presente decreto e sono aggiornati ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. L'aggiornamento biennale di cui al comma 1 assorbe, altresì, gli eventuali scostamenti delle tariffe desumibili in sede di espletamento delle attività.
3. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Le spese di missione della commissione di collaudo all'uopo incaricata, aggiuntive rispetto alla tariffa "Collaudo" di cui all'allegato 2, sono a carico della società richiedente.
Articolo 3
Modalità di pagamento
1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività richieste ai sensi dell'articolo 1 si effettua, prima dell'erogazione delle prestazioni, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite versamento su conto corrente postale ad esso intestato.
2. Nella causale del versamento è specificato:
a) il riferimento all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
b) l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
c) l'imputazione della somma al Capo XV, capitolo 2454, articolo 31, dell'entrata del bilancio dello Stato, per le attività di cui all'articolo 1 svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto;
d) l'imputazione della somma al Capo XV, capitolo 2454, articolo 32, dell'entrata del bilancio dello Stato, per le attività di cui all'articolo 1 svolte dal personale civile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Articolo 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
(Articolo 2)
Tariffe per i servizi resi dal personale del Corpo delle capitanerie di porto per il rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, comprese quelle relative al rilascio di concessioni demaniali marittime, di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257
verifiche di impianti e di infrastrutture energetiche (articolo 23, comma 5):
| attività ispettiva e conclusiva | Tariffa | euro 3.236,58 |
| attività fuori sede (eventuale)* | Tariffa (aggiuntiva) | euro 428,93 |
Nota
* Tariffa aggiuntiva dovuta nei casi in cui l'attività degli ispettori è resa in località diversa dal Comune in cui si trova la sede di servizio dell'ispettore.
Allegato 2
(Articolo 2)
Tariffe per i servizi resi dal personale civile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, comprese quelle relative al rilascio di concessioni demaniali marittime, di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257
| Rilascio autorizzazione ex articolo 9, comma 3, decreto legislativo n. 257/2016 | Tariffa | euro 1.824,94 |
| Rilascio concessione ex articolo 36 del codice della navigazione | Tariffa | euro 3.813,11 |
| Collaudo ex articolo 48 del regolamento di attuazione del codice della navigazione | Tariffa | euro 3.378,08 |