Dm Interno 1 settembre 2021
Criteri generali per controllo e manutenzione impianti, attrezzature e sistemi antincendio (cd. "Decreto Controlli") - Attuazione articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, Dlgs 81/2008
N.d.R.:
1) con Dm 15 settembre 2022 il MinInterno ha modificato il Dm 1 settembre 2021 (cd. "Decreto Controlli"):
- riformulando le disposizioni sulla qualificazione dei tecnici manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi antincendio (contenute nell'allegato II di quest'ultimo);
- differendo di un anno l'entrata in vigore delle suddette disposizioni sulla qualificazione dei manutentori, con nuova data fissata nel 25 settembre 2023. Data ulteriormente differita al 25 settembre 2024 dal Dm 31 agosto 2023, al 25 settembre 2025 dal Dm 13 settembre 2024 e poi al 25 settembre 2026 dal Dm 15 luglio 2025;
2) il testo dell'articolo 2, comma 4 del Dm 13 settembre 2024 (pubblicato sulla Guri 18 settembre 2024 n. 219) prevede una modifica all’allegato II, punto 4, comma 8 del presente Dm 1 settembre 2021. Tuttavia la Redazione normativa di Reteambiente ritiene che la modifica sia da riferirsi all’allegato II, punto 5, comma 8 del presente decreto, e come tale la restituisce in questa sede.
3) il Dm 15 luglio 2025 ha modificato, tra l'altro, l'allegato II, punto 4, comma 4 del Dm 1 settembre 2021 stabilendo che le parole "Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica" sono sostituite delle seguenti: "Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica". Tuttavia, tale modifica risulta essere già stata effettuata in precedenza dal Dm 13 settembre 2024. Pertanto la Redazione normativa di Reteambiente riporta nel testo del Dm del 2021 la modifica apportata nel 2024 ma non la successiva pedissequa modifica ripetuta nel 2025.
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero dell'interno
Decreto 1 settembre 2021
(Gu 25 settembre 2021 n. 230)
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