Sicurezza sul lavoro
Normativa Vigente

Dm Interno 14 ottobre 2021

Prevenzione incendi per edifici sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 42/2004 (cd. Codice dei beni culturali e del paessaggio) - Norme tecniche

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero dell'interno

Decreto 14 ottobre 2021

(Gu 25 ottobre 2021 n. 255)

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del Dlgs 8 marzo 2006, n. 139

Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro della Cultura

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229", e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante "Regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del Dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Dpr 1° agosto 2011, n. 151", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del Dlgs 8 marzo 2006, n. 139", e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 21 del Dlgs 8 marzo 2006, n. 139;

Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al Dpr 1° agosto 2011, n. 151, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;

Visto il concerto del Ministero della cultura, acquisito con nota n. 11274-P del 15 aprile 2021;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (Ue) 2015/1535, come comunicato dal Ministero dello sviluppo economico con nota n. 248383 del 25 agosto 2021;

 

Decreta:

Articolo 1

Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per edifici sottoposti a tutela

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al Dpr 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I del Dpr 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.

2. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare in combinazione alle pertinenti regole tecniche verticali contenute nella sezione V, allegato 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Articolo 3

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo il numero "72," la dicitura: "limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;" è soppressa.

2. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V "Regole tecniche verticali", è aggiunto il seguente capitolo "V.12 — Altre attività in edifici tutelati", contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al Dpr 1° agosto 2011, n. 151, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 14 ottobre 2021

 

Allegato 1

Altre attività in edifici tutelati

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