Sentenza Corte di Cassazione 25 novembre 2021, n. 43338
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Illecito smaltimento di rifiuti pericolosi ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 e inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione ex articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 - Responsabilità dell'Ente per il reato presupposto - Articolo 25-undecies comma 2, lettera b), n. 1, Dlgs 231/2001 - Sussistenza - Rigoroso rispetto dell'autorizzazione rilasciata - Necessità - Sussistenza - Autorizzazione rilasciata per la gestione di rottami ferrosi - Conferimento di batterie esauste insieme ai rottami ferrosi - Contrasto con le prescrizioni dell'autorizzazione - Sussistenza - Obbligo della società di verificare l'accettabilità dei rifiuti con l'acquisizione dei relativi formulari (N.d.R.: articolo 193, Dlgs 152/2006) - Sussistenza - Possibilità di accettare rifiuti da privati - Esclusione
Gestire rifiuti in difformità da quanto previsto dall"autorizzazione rilasciata dall"Autorità competente è reato che integra anche la responsabilità ex Dlgs 231/2001 della società nel cui interesse viene commesso.
Così la Corte di Cassazione nella sentenza 25 novembre 2021, n. 43338 che ha confermato le condanne dei titolari di una società di gestione rottami ferrosi in Lombardia per le contravvenzioni di illecito smaltimento di rifiuti speciali pericolosi (articolo 256, comma 1, lettera b) Dlgs 152/2006) e di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti (articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006). Confermata anche la condanna della società ex articolo 25-undecies comma 2, lettera b), n. 1 e comma 6, Dlgs 231/2001 nel cui interesse erano stati commessi i reati in questione.
Nel caso di specie l"autorizzazione rilasciata non consentiva la raccolta di batterie esauste (rifiuti pericolosi) che venivano conferite insieme ai rottami ferrosi per la raccolta e gestione dei quali la società era invece autorizzata. L"impresa lamentava anche che la condotta contestata non era in contrasto con l"autorizzazione rilasciata l'attività di recupero di rifiuti conferiti da privati cittadini, non sussistendo un divieto normativo in tal senso. I Supremi Giudici hanno invece sottolineato che nel provvedimento autorizzativo si specificava che la ditta è tenuta a verificare l'accettabilità dei rifiuti mediante l'acquisizione dei relativi formulari, che non possono essere emessi da privati, di fatto quindi sostanziando il fatto che l"autorizzazione non prevedesse l"accettabilità dei rifiuti da privati. (FP)
Corte di Cassazione
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