Sentenza Corte Costituzionale 27 gennaio 2022, n. 21
Rifiuti - Discariche - Articolo 81, comma 3, Lr Valle D'Aosta 8/2020 - Proroga di un anno delle autorizzazioni rilasciate ex articolo 208 riguardanti discariche per rifiuti speciali inerti di titolarità pubblica - Violazione delle competenze statali in materia di ambiente - Articolo 117, comma 2, lettera s), Costituzione - Sussistenza - Autorizzazione paesaggistica - Modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi - Articolo 78, comma 2, lettera d), Lr Valle d'Aosta 8/2020 - Introduzione di deroghe alla disciplina attuativa del Codice del paesaggio - Articolo 146, Dlgs 42/2004 - Violazione delle competenze statali - Sussistenza
La Consulta ha bocciato la legge con cui la Regione Valle d'Aosta ha prorogato di un anno le autorizzazioni rilasciate alle discariche per rifiuti inerti, di titolarità pubblica, in scadenza a fine 2020.
Secondo la Corte Costituzionale (sentenza 27 gennaio 2022, n. 21), la proroga recata dall'articolo 81, comma 3 della Lr Valle d'Aosta 8/2020 (Misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19) viola la competenza dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, sancita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, avendo introdotto previsioni che "non sono, all'evidenza, concepite per dettare prescrizioni più rigorose nel trattamento dei rifiuti speciali e generare un innalzamento della protezione dell'ambiente".
La richiesta della Regione di dichiarare il difetto d'interesse dello Stato ad impugnare la norma in questione, alla luce della legge 159/2020 entrata in vigore alcuni mesi dopo – la quale, attraverso la modifica dell'articolo 103, comma 3 del Dl 18/2020, ha stabilito che tutte le autorizzazioni in scadenza dal 31 gennaio 2020 conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 - secondo la Consulta non coglie nel segno, considerato che il ricorrente in giudizio ha comunque interesse ad ottenere una pronuncia che, in materia, dirima ogni incertezza riguardo al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.
La ricerca del "punto di equilibrio" tra le diverse esigenze confliggenti sulla questione – semplificazione amministrativa e tutela ambientale, tutela delle posizioni economiche degli operatori del settore e riduzione delle occasioni di contagio - in materia, chiarisce la Consulta, è un compito che spetta solo al Legislatore statale. (AG)
Corte Costituzionale
Sentenza 27 gennaio 2022, n. 21
(Gu 2 febbraio 2022 n. 5)
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