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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 1 aprile 2022, n. 11998

Acque - Abusiva gestione di fanghi prodotti in depuratori di acque reflue urbane - Smaltimento dei fanghi tramite sversamento nel mare (violazione dell'articolo 127 del Dlgs 152/2006) - Compromissione e deterioramento dell'ambiente marino - Reato di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis del Codice penale - Sussistenza - Irrilevanza penale del singolo scarico per il mancato superamento dei valori limite normativamente prescritti - Sussistenza - Illecito amministrativo ex articolo 25-undecies del Dlgs 231/2001 - Commissariamento dell'Ente ex articolo 45, comma 3 del Dlgs 231/2001 - Presupposti ex articolo 13 del Dlgs 231/2001 - Applicabilità - Sussistenza

Il reato di inquinamento ambientale ex Codice penale, realizzato tramite scarichi abusivi, è integrato anche nel caso in cui il singolo scarico non superi i valori limite tabellari normativamente previsti.
Con sentenza 11998/2022 la Corte di Cassazione ha ricordato che ai fini dell'integrazione del reato di inquinamento ambientale di cui all'articolo 452-bis del Codice penale, commesso tramite scarichi abusivi, non conta la rilevanza penale del singolo scarico, e quindi il superamento dei parametri tabellari normativamente previsti, bensì la sussistenza del nesso causale tra le condotte abusive e l'evento prodotto. Sul punto la Corte ribadisce che la condotta idonea ad integrare il reato di inquinamento ambientale comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute, illegittime o non commisurate alla tipologia di attività svolta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali (anche non strettamente pertinenti al settore ambientale) ovvero di prescrizioni amministrative. 
Nella specie ai vertici di una Spa siciliana si contestavano i delitti di traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale ex articoli 452-quaterdecies e 452-bis del Codice penale per aver gestito abusivamente i fanghi prodotti nei depuratori di acque reflue urbane, con smaltimento tramite sversamento nel mare in violazione del divieto di cui all'articolo 127 del Dlgs 152/2006.
Nei confronti della società veniva disposto il commissariamento ex articolo 45, comma 3, del Dlgs 231/2001, misura cautelare alternativa alla sanzione interdittiva applicabile in presenza dei presupposti cui all'articolo 13 del medesimo decreto. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 1 aprile 2022, n. 11998