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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 30 marzo 2022, n. 11587

Sicurezza sul lavoro - Lavori in quota (N.d.R.: articolo 105, Dlgs 81/2008) - Taglio di rami di un albero - Esecuzione di un contratto di appalto (N.d.R.: articolo 26, Dlgs 81/2008) - Caduta dall’alto e morte del lavoratore - Mezzo fornito dal committente e non omologato al sollevamento di persone - Mancanza di sistemi di sicurezza - Responsabilità del committente - Violazione della normativa antinfortunistica relativa alle attrezzature di lavoro (N.d.R.: articolo 70, Dlgs 81/2008) - Sussistenza - Reato di omicidio colposo, articolo 589 del Codice penale - Sussistenza

Nei lavori in quota, il committente ha l'obbligo di verificare con diligenza l'idoneità del mezzo da lui messo a disposizione, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza del prestatore d'opera. Con la sentenza 30 marzo 2022, n. 11587 la Corte di Cassazione, in accordo con l'orientamento giurisprudenziale, ricorda che il dovere di sicurezza relativamente ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, è riferibile, oltre al datore di lavoro anche al committente. Nel caso di specie il committente avrebbe dovuto scegliere il mezzo in maniera oculata e diligente mettendo a disposizione del lavoratore un mezzo idoneo al lavoro da svolgere e omologato al sollevamento di persone. Inoltre il committente avrebbe dovuto accertarsi della presenza di tutte le condizioni di sicurezza, ad esempio sistemi in grado di rilevare condizioni anche minime di instabilità del mezzo, inibendo il sollevamento della piattaforma. I Giudici della Corte Suprema nella fattispecie hanno confermato la responsabilità dell'imputato piemontese per il reato di omicidio colposo ex articolo 589 del Codice penale commesso ai danni di un lavoratore caduto dall’alto durante il taglio dei rami di un albero, con violazione della normativa antinfortunistica relativa alle attrezzature di lavoro. (MLS)

Corte di Cassazione

Sentenza 30 marzo 2022, n. 11587