Sentenza Consiglio di Stato 11 maggio 2022, n. 3716
Sicurezza sul lavoro - Incidente - Obbligo del datore di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (N.d.R.: articolo 18, Dlgs 81/2008) - Articolo 2087, Codice civile - Responsabilità oggettiva - Insussistenza - Responsabilità del datore sorretta da elemento soggettivo almeno colposo - Sussistenza - Oneri di allegazione in giudizio del lavoratore - Fonte dell'obbligo di sicurezza, termine di scadenza e inadempimento - Sussistenza
Al fine di dimostrare la responsabilità del datore di lavoro per violazione di prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro, il lavoratore deve identificare le regole di condotta che assume essere state violate.
A tal fine, precisa il Consiglio di Stato nella sentenza 3716/2022, il lavoratore deve provare che il datore ha posto in essere un comportamento contrario alle clausole contrattuali o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio di impresa, devono essere adottate a tutela dell'integrità e della personalità dei prestatori di lavoro.
L'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione, ricorda inoltre il Giudice, deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo.
L'affermazione di responsabilità del datore di lavoro per violazione dell'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro (ex articolo 2087 Codice civile), precisa preliminarmente la sentenza, non comporta responsabilità oggettiva e deve essere sempre sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo. (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 11 maggio 2022, n. 3716
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