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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 30 maggio 2022, n. 21034

Acque - Scarico non autorizzato di sostanze pericolose - Getto pericoloso di cose - Reato - Articolo 674, C.p. - Sussistenza - Effettivo nocumento alle persone - Non richiesto - Attitudine a cagionare effetti dannosi - Sufficienza - Reato di scarico non autorizzato di acque reflue industriali - Articoli 137, commi 1 e 2, Dlgs 152/2006 - Nozione di acque reflue industriali - Articolo 74, commma 1, lettera h, Dlgs 152/2006 - Acque meteoriche di dilavamento contaminate con sostanze inquinanti - Qualifica come acque reflue industriali - Sussistenza - Responsabilità 231 - Articolo 25-undecies, comma 2, Dlgs 231/2001 - Presupposti - Interesse dell’Ente - Risparmio di costi - Sussistenza

Le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazione con sostanze o materiali inquinanti, poiché altrimenti andrebbero qualificate come reflui industriali.
In applicazione di tale principio giurisprudenziale la Corte di Cassazione (sentenza 21034/2022) ha respinto il ricorso presentato contro una sentenza di condanna del Tribunale di Rimini per scarico di acque reflue industriali non autorizzato (ex articoli 137, commi 1 e 2, Dlgs 152/2006).
La Suprema Corte ricorda di aver chiarito, "da tempo", che in tema di tutela delle acque dall'inquinamento per scarico si deve intendere qualsiasi versamento di rifiuti, liquidi o solidi, che provenga dall'insediamento produttivo "nella sua totalità e cioè nella inscindibile composizione dei suoi elementi", a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli dei servizi igienici o delle acque meteoriche, immessi in un unico corpo recettore.
Nel caso specifico la Suprema Corte ha respinto anche il ricorso contro la dichiarazione di responsabilità "231" della società in riferimento all'illecito amministrativo (ex articolo 25-undecies, comma 2, Dlgs 231/2001) derivante dalla medesima contravvenzione, ricordando come l'interesse dell'Ente presupposto per la responsabilità in questione sia valutabile anche in termini di risparmio di costi e, quindi, sussista quando l'apertura dello scarico consenta all'Ente di recapitare i propri reflui evitando i maggiori costi in cui sarebbe incorso se avesse rispettato la disciplina vigente. (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 30 maggio 2022, n. 21034