Sentenza Corte di Cassazione 21 giugno 2022, n. 23838
Sicurezza sul lavoro - Contravvenzioni - Procedura di estinzione - Articoli 19 e seguenti del Dlgs 758/1994 - Ammissione al pagamento della sanzione amministrativa (articolo 21 del Dlgs 758/1994) - Presupposti - Formale notificazione del verbale redatto dalla Pubblica amministrazione - Necessità - Esclusione - Lavori in quota (N.d.R.: articolo 107 del Dlgs 81/2008) - Omesse precauzioni (violazione dell'articolo 122 del Dlgs 81/2008) - Responsabilità del datore di lavoro - Contravvenzione ex articolo 159 del Dlgs 81/2008 - Sussistenza
Per l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro non è necessaria la formale notificazione al contravventore dell'ammissione al pagamento della sanzione amministrativa, basta una modalità "idonea".
Questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza 23838/2022, chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato avverso la sentenza del Tribunale di Benevento dal legale rappresentante di una ditta a cui veniva contestato, quale datore di lavoro, di aver omesso di allestire idonee precauzioni atte ad eliminare i pericoli derivanti dallo svolgimento di lavori in quota (violazione degli articoli 122 e 159, comma 2 del Dlgs 81/2008).
La Corte conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di reati contravvenzionali per violazione della normativa antinfortunistica la procedura di estinzione prevista dagli articoli 20 e seguenti del Dlgs 758/1994 non richiede una formale notificazione del verbale redatto dalla Pubblica amministrazione di ammissione al pagamento della sanzione amministrativa, "essendo sufficiente una modalità idonea - come avvenuto nella specie - a raggiungere il risultato di notiziare il contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine, rimanendo a carico del destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nella impossibilità di acquisirne la conoscenza" (tra le modalità ritenute idonee dalla Cassazione: l'invio tramite lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, e la consegna a mezzo posta a mani del destinatario). (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 21 giugno 2022, n. 23838
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